News
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Certificato fine lavori all’ufficio sbagliato: La detrazione del 36% spetta sempre
Il contribuente non decade dal beneficio fiscale: la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia spetta anche quando la comunicazione di esecuzione dei lavori sia stata spedita per errore ad un ufficio non competente a riceverla.
Nel caso di specie, la certificazione era stata spedita per mera svista materiale al Comune invece che al Centro operativo di Pescara.
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza, Sez. XVI, n. 287 del 11.11.2009), tuttavia, l’invio della comunicazione, sia pure ad ufficio non competente, ma comunque nei termini di legge, non può essere considerata come un’omessa trasmissione.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Circolare ABI sulla moratoria dei debiti per PMI
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana), con la circolare del 23.10.2009, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’Avviso comune, siglato il 03.08.2009, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese sul sistema creditizio.
Questi sono alcuni dei temi trattati:
- Il modulo di domanda per l’adesione alla moratoria è obbligatorio per tutte le banche;
- per l’intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento;
- entro il 30.06.2010, è possibile richiedere la sospensione o l’allungamento del termine di scadenza dei mutui, ipotecari e non, in essere alla data del 03.08.2009, di qualunque specie (compresi, ad esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento;
- durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l’abbattimento del debito residuo stesso.
Infine, è emerso che, dalla possibilità di ottenere l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, che la banca ha concesso, per sostenere esigenze di cassa, sono esclusi, tra gli altri, i finanziamenti all’importazione, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, nonché gli scoperti di conto corrente, anche, ipotecari, le operazioni di prestito cambiario.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Gli incentivi agli studenti non sono tassabili
L’Agenzia ha rivisitato la relativa materia su indicazione del Ministro Tremonti.
Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28.10.2009, precisando che gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate rivede l’interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.
Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 28.10.2009)
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Tremonti-ter: Chiarimenti del fisco sugli investimenti agevolati
Il beneficio fiscale si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, di qualunque settore produttivo di redditi d’impresa, compresi quelli che iniziano l’attività nel periodo che va dal 01.07.2009 al 30.06.2010, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione.
Sono arrivati i chiarimenti ufficiali sugli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 27.10.2009, ha fatto luce sull’agevolazione introdotta dall’art. 5 del Dl 78/2009, consistente nella detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature “nuovi”.
Tale documento ha individuato, in particolare, gli ambiti di applicazione dell’agevolazione, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio.
La Circolare ha poi precisato che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, potendo quindi l’agevolazione concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.), a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella.
Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali.
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione.
Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).
Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione.
Soggetti
L’agevolazione viene riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.
Possono accedere al beneficio anche i soggetti cd. “minimi”.
Revoca
Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto:
- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa;
- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.
La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell’ipotesi di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conservare i beni oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto).
Altra ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Criteri di determinazione del valore degli investimenti
A differenza della c.d. Tremonti-bis, l’importo dell’investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità dei disinvestimenti.
Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50%, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Il costo del bene agevolabile va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’agevolazione di norma è cumulabile con altre misure di favore, tranne che non si disponga diversamente.
Pertanto, l’agevolazione in esame é cumulabile, in particolare, con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
Studi di settore
Del valore dei beni strumentali acquistati con l’agevolazione Tremonti-ter si deve altresì tenere conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Competitività del settore dell’autotrasporto: 50 milioni di euro per la concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a Pmi
Il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.07.2009 (pubblicato in G.U. n. 223 del 07.10.2009) ha istituito una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Nel limite di 50 milioni di euro, il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato le misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell’autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività.
Soggetti destinatari delle misure di sostegno
Destinatarie delle misure di sostegno sono le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Risorse disponibili
Le risorse sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività d’impresa.
Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Si dispone, infine, che nell’attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
RISPARMIO ENERGETICO: IN G.U. IL DECRETO CHE SEMPLIFICA GLI INCENTIVI FISCALI.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26.09.2009 il D.M. 06.08.2009, contenente le semplificazioni della normativa sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico, che entreranno in vigore dal 11.10.2009.
Le particolarità contenute in tale misura sono:
- L’incumulabilità tra detrazione Irpef/Ires del 55% e premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione della rispondenza dell’intervento potrà essere effettuata anche dal direttore lavori;
- per i pannelli solari in autocostruzione, non è più necessario recuperare la certificazione di qualità del vetro solare.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Piano Regionale Sviluppo Economico 2007/2010
Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale
Linea di intervento 4.3 " Sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di integrazione di filiera e aggregazione territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e consumatori"
- Azione 1 "Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali"
- Azione 2 "Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche"
Il bando ha l’obiettivo di consolidare lo sviluppo delle imprese del commercio e del turismo, tramite agevolazioni agli investimenti innovativi rivolti al miglioramento e adeguamento delle strutture.
Beneficiari
Sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni le piccole, medie e microimprese (definite come tali dalla normativa comunitaria e nazionale), singole e/o associate, anche di nuova costituzione, che esercitano le attività di cui alla L.R. 28/2005 per il commercio
Le PMI inoltre devono:
a) essere ubicate nel territorio regionale;
b) essere regolarmente censite presso la CCIAA, e devono esercitare un’attività economica di cui alla “Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007” identificata come prevalente per l’unità locale che realizza il progetto (per le imprese di nuova costituzione tale requisito dovrà essere dimostrato in fase di rendicontazione del progetto).
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Spese ammissibili
Le spese di investimento ammissibili comprendono, al netto di imposte, tasse e altri oneri:
l’acquisto e la costruzione di fabbricati nella misura massima del 50% del totale dell’investimento complessivo ammissibile. Non è ammissibile il solo acquisto di un immobile esistente.
l’acquisto del suolo aziendale nella misura massima del 10% del totale dell’investimento complessivo ammissibile. Non è ammissibile il solo acquisto del suolo aziendale;
l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili funzionali all’attività;
investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza dell’esercizio commerciale, , sia interventi interni e/o esterni, finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell’esercizio commerciale;
l’acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature;
l’acquisto di hardware e software;
le spese per l’adeguamento alle normative vigenti con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori ed alla sicurezza e accessibilità alle persone disabili;
le spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per interventi edilizi ed impiantistici, anche già realizzati, dovrà essere allegato un preventivo/consuntivo dei lavori nella forma di computo metrico a misura (con un massimo del 20% di voci a corpo) utilizzando le voci e i prezzi del Bollettino degli ingegneri della Regione Toscana, con indicazione del bollettino di riferimento.
Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili le scorte di magazzino e gli automezzi per le attività commerciali non svolte su aree pubbliche, le spese relative a commesse interne di lavorazione, le spese di funzionamento e di parte corrente nonché gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado (compresi i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado).
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione del progetto di investimento si realizza tramite la concessione di un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 75% dell’investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 100.000,00, per le imprese commerciali. L’aiuto è concesso secondo il regime “de minimis”
Presentazione della domanda
Le imprese interessate devono presentare domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica allegata, dal 01.09.2009 al 30.09.2009. La domanda dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. alla Regione Toscana - Settore Incentivi e Investimenti per il Turismo e il Commercio, Via di Novoli 26- 50127 Firenze, indicando sulla busta la seguente dicitura: P.R.S.E. Azione 1 “Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali”. Fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno accettate domande consegnate a mano.
Valutazione della domanda
La valutazione di ammissibilità delle domande presentatte è finalizzata a verificare la presenza dei seguenti requisiti:
1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. completezza e correttezza formale della documentazione presentata;
3. presenza dei requisiti richiesti al cui al paragrafo 6.2 del bando
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l’esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di agevolazione.
La valutazione di merito delle domande presentate verrà effettuata assegnando a ciascuna iniziativa proposta un punteggio calcolato applicando i criteri di valutazione relativi alla:
1. validità tecnica del progetto esecutivo;
2. validità economica e finanziaria del programma di investimento;
3. capacità di rimborso dell’aiuto
A tale punteggio si aggiungerà quello relativo alla sussistenza dei criteri di priorità riportati in allegato al bando.
All’esito della valutazione delle domande pervenute la Regione Toscana provvederà ad approvare due graduatorie, una per il settore turismo ed una per il settore commercio.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
CCIAA LUCCA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN CONTO INTERESSI SU MICROFINANZIAMENTI
Finalità
Sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali provinciali
Agevolare l’accesso al credito bancario delle imprese per supportare processi di innovazione.
Agevolare il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale, l’internazionalizzazione, la sicurezza dei luoghi di lavoro, il supporto alle politiche commerciali, la razionalizzazione della struttura finanziaria.
Beneficiari
Imprese di tutti i settori, compresa l’agricoltura primaria, escluse quelle operanti nei settori della pesca e dell’ acquacoltura ( non ammesse agli aiuti De Minimis ai sensi dei Regolamenti CE 1998/2006 e CE 1535/2007 )
Imprese esercitate in forma individuale o di società, anche cooperative o consortili ed i consorzi
Requisiti
Fatturato al 31/12/2008 inferiore ad € 2.500.000,00.
Iscritte al Registro Imprese di Lucca, per sede o unità locale.
In regola con il pagamento del diritto annuale e con gli altri pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio ed a Lucca Promos scrl.
Imprese ammissibili ai sensi dei Regolamenti di esenzione De Minimis (CE 1998/2006 e CE 1535/2007).
Condizioni del Finanziamento bancario agevolato
Prestito chirografario (senza garanzie reali): in forma tecniche del mutuo chirografario o del prestito rateale.
Durata pari a 3 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Rimborso in 24 rate mensili posticipate a partire dal 13° mese dall’erogazione.
Importo fino a € 20.000,00
Tasso fisso per 3 anni: IRS 3Y + spread massimo di 1,25 punti.
Rata mensile
Nessuna spesa di istruttoria pratica
Caratteristiche dell’agevolazione
La Camera di Commercio concede un contributo in conto interessi come rimborso anticipato della quota interessi per il periodo di pre-ammortamento del finanziamento bancario accordato dalle Banche convenzionate in base alle condizioni previste agli art. 3 e 4 della Convenzione.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
DA CHIARIRE
Con la manovra estiva (D.L. 1° luglio 2009, n. 78) il Legislatore ha inteso introdurre alcune disposizioni per stimolare gli investimenti nel settore produttivo.
In particolare, con l’art. 5, è stata reintrodotta la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, cd. agevolazione Tremonti-ter.
Uno dei requisiti che distinguono la neo misura è che l’oggetto dell’investimento deve essere un bene, macchinario o apparecchiatura, “compreso nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007”.
La divisione 28 della tabella ATECO identifica i produttori di determinate categorie di macchinari.
Tutte le società, ovvero coloro che producono redditi d’impresa, che dovessero acquistare un’apparecchiatura o un macchinario da un produttore riconducibile a tale categoria di attività economica, possono godere dell’abbattimento degli utili, ai fini IRPEF/IRES, pari al 50% dell’investimento effettuato.
L’agevolazione è quindi pari al 50% del valore dell’investimento effettuato successivamente al 1 luglio 2009 ed entro il 30 giugno 2010, senza particolari ulteriori condizioni (relative a calcoli del livello medio di investimento o a cessioni di beni intervenute nel periodo, come previsto dalle precedenti edizioni della “Legge Tremonti”).
Pertanto, la misura è valida esclusivamente per redditi d’impresa, rimangono quindi esclusi i redditi derivanti da lavoro autonomo.
Come è stato osservato in Dottrina (Valerio Artina in Ipsoa), riguardo l’ipotesi di una società di persone, “Se l’unico adempimento connesso a tale agevolazione risulta essere una variazione in diminuzione degli utili in dichiarazione dei redditi (senza alcun adempimento contabile), allo stato attuale persiste in materia ancora un importante dubbio che riguarda la dichiarazione in cui lo stesso dovrà essere indicato.
La misura ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2009 è valida “a decorrere dal periodo d’imposta 2010”.
In accordo con ciò, per gli acquisti agevolabili intercorsi nel periodo d’imposta 2009 (tra 1/07/2009 ed il 31/12/2009 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) non è dato di sapere con certezza se la variazione dovrà avvenire nel Modello Unico 2010 (redditi 2009) o dovrà attendere il Modello Unico 2011, né, tantomeno, se lo stesso potrà essere fatto valere all’atto del versamento dei relativi acconti o dei relativi saldi”.
Pertanto, si rimane in attesa di conoscere in merito il pensiero dell’Agenzia delle Entrate.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
La misura del credito spettante è definita applicando alla tassa automobilistica pagata per il 2009 le seguenti percentuali:
Il credito d’imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24,
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Premesse Lo scenario economico sembra connotato, nell’epoca presente (seconda metà del 2009), da notevoli incertezze, che però, secondo le analisi provenienti da fonti autorevoli, potrebbero già preludere a una prossima ripresa. In tale chiave evolutiva sembra possibile «leggere» l’introduzione di un’agevolazione a valere sul reddito d’impresa, concessa temporaneamente per incentivare le attività economiche del settore industriale con riferimento all’acquisto di macchinari e apparecchiature. È a tale riguardo opportuno circoscrivere in via interpretativa l’ambito di applicazione dell’agevolazione sotto i profili oggettivo, soggettivo e temporale, ponendone in luce i caratteri distintivi rispetto alle «Tremonti» del 1994 e del 2001 e le criticità legate all’imperfetta formulazione della norma.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Reddito agrario o d’impresa?
Questa classificazione ha un ruolo di primo piano agli occhi del Fisco, per il quale dalle attività agricole connesse deriva un reddito agrario e non d’impresa. La differenza non è di poco conto: il reddito agrario, infatti, non viene calcolato su base analitica, facendo un confronto puntuale tra ricavi e costi, ma su base catastale, applicando tariffe d’estimo stabilite per ogni qualità e classe, così come stabilito dall’articolo 34 del Tuir. Se fino al 2006 questo sistema fiscale rappresentava il regime naturale esclusivo per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono attività agricola, a partire dal 1° gennaio 2007 la determinazione catastale del reddito agrario è stata resa opzionale anche per le società di persone, per quelle a responsabilità limitata e per le cooperative espressamente qualificate come società agricole.
Criterio di prevalenza all’opera
La tassazione del reddito su base catastale è però possibile solo se le attività agricole connesse vengono svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali. Stando al tenore letterale della norma (articolo 1, comma 369, della Finanziaria 2007), questo concetto dovrebbe valere soltanto per la produzione di carburanti e prodotti chimici, mentre in realtà è considerato valido anche per la generazione di elettricità e calore da fonti rinnovabili, che sono state assimilate per legge alle attività agricole connesse. In sostanza, per tutte le attività verdi svolte dagli agricoltori è sempre necessario fare un confronto quantitativo fra i prodotti usati nello svolgimento delle attività connesse e ricavati dal fondo e quelli acquistati da terzi. Se questo paragone non è possibile a causa della natura particolare dei beni, si fa riferimento al rapporto tra il loro valore normale e il costo dei prodotti estranei all’impresa. Ancora, se le materie utilizzate nella produzione non hanno un valore stimabile, come nel caso dei residui zootecnici, si farà una comparazione a valle del processo produttivo tra l’energia derivante dai prodotti propri e quella ricavata dai prodotti comprati da terzi.
L’eccezione del fotovoltaico
Un’eccezione, da questo punto di vista, è rappresentata dalla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere all’uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dall’allevamento di animali. Si tratta di un’attività agricola connessa di natura atipica, che ha reso necessario individuare criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf). In sintesi, stando a queste indicazioni, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli producono sempre reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata. La produzione di energia che supera questa soglia è considerata produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti seguenti:
Com’è tassata la tariffa incentivante
Dal rispetto dei parametri del Mipaaf dipende anche la disciplina fiscale della tariffa incentivante erogata dal Gestore del sistema elettrico (Gse) agli agricoltori che producono elettricità col sistema fotovoltaico. Un incentivo di importo decrescente e di durata ventennale previsto per reintegrare i costi di investimento e di esercizio degli impianti. Più precisamente, per quanto riguarda le imposte dirette, la tariffa incentivante è irrilevante se percepita da un imprenditore agricolo, una società semplice, un ente non commerciale o una società agricola titolare di reddito agrario. La quota di tariffa eventualmente riferibile all’energia prodotta oltre i limiti fissati dal ministero risulta, invece, rilevante come contributo in conto esercizio, mentre l’incentivo è interamente rilevante se è incassato da società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ma producono oltre i limiti fissati dal ministero, o da società di capitali o di persone che non hanno scelto questa modalità di tassazione del reddito. Inoltre, per società di persone, Srl e società cooperative, la tariffa è sempre soggetta alla ritenuta del 4%, anche quando l’impresa ha optato per la definizione del reddito su base catastale, mentre nei confronti di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, la ritenuta va operata soltanto in relazione alla parte di produzione di energia che va oltre i limiti richiesti affinché l’attività possa essere considerata agricola. Pertanto, il Gse deve acquisire, nel momento in cui corrisponde la tariffa, una dichiarazione resa dal fornitore attestante se l’energia è prodotta in regime d’impresa o meno. Sul fronte dell’Iva, infine, la tariffa incentivante è fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
La disciplina fiscale dei certificati verdi
La circolare dedica spazio anche al trattamento tributario dei certificati verdi, titoli emessi dal Gse per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico. Questi titoli sono considerati beni immateriali strumentali così come, per esempio, le licenze e le concessioni. Di conseguenza, il loro trasferimento da parte degli agricoltori sconta l’Iva con aliquota ordinaria. Sul fronte delle imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi rientrano nel reddito calcolato su base catastale se il produttore agricolo è titolare di reddito agrario, mentre sono considerati plusvalenze se riferibili a una produzione energetica che va oltre i parametri indicati dal Mipaaf e che, quindi, genera reddito d’impresa.
Iva e Irap sulle cessioni di energia
Nell’ultimo capitolo, la circolare inquadra ai fini Iva e Irap le cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori.
Per quanto riguarda l’Iva, torna applicabile l’aliquota ridotta del 10% prevista - dal punto 103) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 - per le cessioni di energia effettuate: per uso domestico; per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque; ai clienti grossisti, ecc.
Con riguardo all’Irap, si applica l’aliquota ridotta dell’1,9% per la parte di reddito determinata catastalmente, quella ordinaria del 3,9% per la parte di reddito relativa alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
MACCHINARI, INVESTIMENTI DETASSATI.
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese