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10/11/2009 - "COSTI NERI"
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

ACCERTAMENTO

Nella ricostruzione induttiva del reddito: Deducibili anche i “costi neri” accertati
Devono essere ammessi in deduzione anche i costi “neri” individuati dall’Agenzia delle Entrate, di cui non si è tenuto conto nella determinazione degli imponibili accertati.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia con sentenza n. 198/2009 del 23.10.2009, secondo cui nella determinazione del reddito imponibile l’Ufficio, in sede di accertamento induttivo deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti.

 

 
10/11/2009 - STUDI DI SETTORE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

GE.RI.CO. non vale per le attività fuori mercato: La marginalità esclude gli studi di settore

Non è giustificata la rettifica operata sulla base delle risultanze degli studi di settore al reddito di un padroncino, che lavora per un solo committente e con tariffe stabilite unilateralmente da quest’ultimo.
In tale situazione il contribuente opera in una situazione di marginalità economica, che non può trovare collocazione in uno specifico studio di settore.
E’ quanto ha deciso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 95/2009.

 

 

 
23/10/2009 - ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

E’ legittimo l’accertamento analitico-induttivo se le percentuali di ricarico sono irragionevolmente difformi

L’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21147 del 02.10.2009.
La Corte di Cassazione ha, quindi, dichiarato legittimo l’accertamento analitico-induttivo basato sulla percentuale di ricarico, nel caso in cui venga riscontrata una grave difformità tra la percentuale mediamente determinata dall’Amministrazione finanziaria e quella applicata dal contribuente in sede di dichiarazione.
Secondo i giudici, infatti, la differenza tra il coefficiente di ricarico risultante dalle scritture contabili e quello medio calcolato dall’Ufficio in base al settore di appartenenza, che nel caso di specie era di ben 81 punti percentuali, non rappresenta una oscillazione poco significativa, ma "è tale da rendere inattendibili i ricavi dichiarati".

 

 
23/10/2009 - STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO AL MINIMO
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

Ricavi e adeguamento agli studi di settore al minimo ammissibile

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la sentenza n. 454/04/09 depositata il 17.09.2009, ha accolto il ricorso di un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento poiché aveva dichiarato ricavi superiori al minimo ammissibile, ma comunque inferiori al ricavo puntuale considerato da GERICO.
In base a quanto indicato dalle Entrate, con la circolare n. 110 del 21.05.1999, il contribuente che adegua i ricavi dichiarati a quelli degli studi di settore:
- deve considerare il ricavo puntuale di riferimento;
- può, in presenza di giustificati motivi, collocarsi all’interno dell’intervallo di confidenza, dichiarando i ricavi minimi ammissibili.
Mentre, a parere dei giudici, il contribuente che, per effetto dell’intervallo di confidenza, dichiara ricavi superiori al minimo ammissibile, ma inferiori al ricavo puntuale, può non fare alcun adeguamento

 
15/10/2009 - FATTURE FALSE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

Fatture false: Nuova inversione di rotta della Cassazione stavolta pro contribuente

La Corte di Cassazione inverte le ultime interpretazioni, infatti, con la sentenza n. 21317 del 06.10.2009 ha stabilito che sulle fatture false spetta al fisco provare che l’operazione commerciale documentata in fattura in realtà non è stata mai posta in essere.
In particolare, secondo la sezione tributaria, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fattura che l’amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere”.

 

 
15/10/2009 - NOTIFICHE ATTI
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

NOTIFICHE
La procedura si considera inesistente se è effettuata da un soggetto privato. Ufficio del giudice di pace di Firenze - Sentenza 1° ottobre 2009 n. 8626/09
È inesistente la notificazione del verbale di contestazione di una violazione al Codice della strada eseguita da una società privata, con la conseguenza che deve dichiararsi l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per quella violazione. È quanto ha stabilito il giudice di pace di Firenze nella sentenza  8626/09, evidenziando che il rigore formale delle norme che regolano il procedimento di contestazione e notificazione delle suddette violazioni (articoli 14 della legge 689/1981, e 201 del Cds) non ammette deroghe nella individuazione dei soggetti abilitati a provvedervi, escludendo, pertanto, che l’attività notificatoria possa formare oggetto di concessione a società private

 
15/10/2009 - FATTURE FALSE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

Fatture false: Nuova inversione di rotta della Cassazione stavolta pro contribuente

La Corte di Cassazione inverte le ultime interpretazioni, infatti, con la sentenza n. 21317 del 06.10.2009 ha stabilito che sulle fatture false spetta al fisco provare che l’operazione commerciale documentata in fattura in realtà non è stata mai posta in essere.
In particolare, secondo la sezione tributaria, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fattura che l’amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere”.

 

 
08/10/2009 - REDDITOMETRO
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

Redditometro: Molti inviti al contraddittorio vanno a vuoto

Il redditometro rischia di inflazionare gli accertamenti.
Sono infatti in forte crescita gli inviti al contraddittorio, in alcuni casi per indirizzati nei confronti di contribuenti che nulla hanno a che vedere con la grossa evasione.
E’ quanto emerge dall’articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 07.10.2009, ove in particolare viene indicato:
Il problema che sta emergendo è che in alcuni casi l’utilizzo non ponderato delle liste selettive (con parametri che risalgono al 1992) porta alla selezione di contribuenti che risultano comunque non allineati al redditometro, ma di fatto sono in grado di dimostrare la capacità sia di acquisto che di mantenimento dei beni in questione.
L’inversione dell’onere della prova passa per la determinazione analitica delle spese, ma non sempre viene accettato dagli uffici del fisco.
Evidenti conseguenze in termini di crescita del contenzioso, con necessità di valutare l’effettiva capacità di gestione dei beni da parte dei contribuenti.
L’operazione redditometro inizia a far sentire sempre di più i propri effetti sul piano territoriale.
Giungono da più parti notizie di diversi inviti al contraddittorio, in alcuni casi indirizzati nei confronti di contribuenti che nulla hanno a che vedere con la grossa evasione.
L’operatività degli uffici in materia è data dalle due famose liste selettive ancorate all’acquisto di veicoli c.d. di lusso (aventi almeno 21 cavalli fiscali), ovvero agli incrementi patrimoniali nel quinquennio. Il problema che sta emergendo, è che in alcuni casi l’utilizzo non ponderato di tali liste selettive porta alla selezione di contribuenti che risultano comunque non allineati inizialmente, al redditometro, ma di fatto sono in grado di dimostrare, in virtù dei propri redditi o di quelli dei familiari, la capacità sia di acquisto che di mantenimento dei beni in questione.
L’equivoco principale, si rileva, risiede nella giusta valutazione dello strumento del redditometro.
Tale tipologia di accertamento tende a misurare la propensione al risparmio (e per differenza, all’investimento), del contribuente in funzione dei redditi disponibili.
In particolare, i coefficienti, ancorché poi ponderati in presenza di beni, sembrano spropositati e risentono di valutazioni ormai datate nel tempo. Infatti, i prezzi delle case sono cresciuti in maniera spaventosa e richiedono forse l’investimento di circa il 50% delle proprie capacità reddituali.
Viceversa, il bene auto si è diffuso notevolmente, con differenziazioni di offerte che consentono di acquistare anche vetture con molti cavalli fiscali a prezzi contenuti.
Per cui andrebbero distinte le vetture, in funzione anche delle marche che in alcuni casi sono veri e propri status symbol, oltre a dover comprendere che in molte circostanze, soprattutto per i contribuenti giovani che non hanno assolutamente necessità di risparmio (si pensi a tutti coloro che vivono ancora in famiglia, laddove la soglia di età si è innalzata ad oltre 35 anni), la gestione di una vettura è possibile anche con redditi contenuti, dovendosi limitare alle effettive spese quali il pagamento del bollo, dell’assicurazione, dei tagliandi e del relativo carburante (peraltro, grazie ai tagliandi è estremamente semplice ricostruire tale spesa, osservando i chilometri percorsi e risalendo al costo del carburante monitorato dall’Aci).
Ancora diversa è la casistica della baby sitter o dell’assicurazione sanitaria, che da beni «presunti» di lusso del 1992 (anno di individuazione dei bern significativi ai fini del redditometro), sono divenuti beni indispensabili ai giorni nostri, essendo in sostanza impossibile per le coppie giovani con prole fare a meno di aiuti in famiglia, così come il ricorso alle polizze sanitarie è stato sempre pi incentivato anche mediante benefici fiscali.
E non è da meno la situazione sul fronte degli incrementi patrimoniali, laddove presumere che gli acquisti siano effettuati con risparmi accumulati in cinque anni è sembrato irrealistico, considerate soprattutto le difficoltà connesse al periodo di crisi che ha caratterizzato tali armi.
In pratica, se viene selezionato un contribuente con un reddito di 25 mila euro perché paga un mutuo di 1.000 euro al mese e possiede una vettura, se è vero che il redditometro gunge ad almeno 70 mila euro di reddito accertabile, è altrettanto vero che andrebbe misurata la reale propensione al risparmio del soggetto, che può essere sensibilmente più bassa per motivi contingenti (esigenza della casa e possesso di almeno un mezzo di locomozione). E così via.

 
09/09/2009 - FATTURE FALSE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

FATTURE SOGGETTIVAMENTI FALSE, L’INCOSCIENZA VALE LA DEDUZIONE.
La prova della non consapevolezza della frode non può però consistere nella semplice dimostrazione della ricezione della merce e del pagamento
Sintesi: Il diritto alla deduzione da parte del committente/cessionario deve ritenersi condizionato alla circostanza di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell’operazione, vale a dire della diversità tra il soggetto effettivamente cedente e quello indicato nella fattura, non potendo evidentemente riconoscersi legittima la deduzione di un costo derivante da operazione posta in essere mediante un comportamento penalmente illecito.
 
Ferma l’incontrovertibilità di tale ultima considerazione, va precisato che il riconoscimento della possibilità per il soggetto del tutto estraneo ed inconsapevole della falsità della fattura di procedere in questi casi alla deduzione del costo relativo all’operazione appare discendere dai principi della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, che certamente trovano piena cittadinanza nel diritto tributario. Sul piano dell’onere della prova ciò comporta che, mentre spetta all’Ufficio finanziario che contesta la deduzione dimostrare che l’operazione cui essa si riferisce è soggettivamente inesistente, spetta invece al contribuente provare di non avere avuto consapevolezza della rilevata falsità, trattandosi di condizione necessaria al fine di ottenere la deduzione, in applicazione alla regola generale secondo cui, essendo il costo una voce che riduce il reddito imponibile, esso deve essere provato dal contribuente e tale prova si estende a tutte le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento della deduzione. Tale prova non può essere validamente fornita dal privato soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne é stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti. La prima in quanto insita nella nozione di operazione soggettivamente inesistente, la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità del committente/cessionario alla frode.

 
29/07/2009 - ACCERTAMENTO FISCALE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali
Accertamento fiscale basato su documenti extracontabili
L’accertamento in rettifica operato dall’Ufficio fiscale sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, è da ritenersi legittimo anche in presenza di una regolare tenuta della contabilità aziendale, mentre, invece, l’accertamento fiscale fondato su un documento di natura extracontabile (ad esempio, un brogliaccio) non è idoneo a certificare l’esistenza di una contabilità “in nero”, quindi, non si può considerare legittimo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15536/2009, si è pronunciata in materia di accertamento induttivo e valenza probatoria dei documenti extracontabili rinvenuti presso la sede dell’impresa. Con tale sentenza, come è stato osservato in Dottrina, la Suprema Corte pare abbia voluto introdurre nuovi spunti di riflessione sul tema aprendo un varco verso una nuova elaborazione dei principi che sono alla base dell’accertamento induttivo e delle presunzioni che ne fanno scattare l’utilizzo. Per essendo in astratto ammissibile, qualora vi siano gravi indizi di evasione, il ricorso all’accertamento induttivo in presenza di una contabilità formalmente irregolare, è però illegittimo l’accertamento fiscale fondato su un brogliaccio inidoneo a certificare l’esistenza di una contabilità in nero. Peraltro, il prevalente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione è orientato ad ammettere che una contabilità in nero rappresenti un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da giustificare il ricorso l’accertamento induttivo. Tuttavia, di recente, la stessa Cassazione ha introdotto i seguenti principi:
- Occorre che detti documenti informali siano allegati al processo verbale di constatazione;
- è possibile attribuire rilevanza agli appunti extracontabili rinvenuti presso soggetti terzi, solo attraverso un controllo incrociato con la contabilità dell’azienda accertata.
 
13/07/2009 - VADEMECUM SULLE LITI TRIBUTARIE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali
In atto sono previste talune soluzioni che consentono di evitare il contenzioso tributario e, quindi, di potere evitare i lunghi e costosi giudizi. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida (pubblicata nel mese di luglio 2009) a seguito delle recenti novità in materia.Esaminiamone di seguito la particolare disciplina deflativa del contenzioso.
Primo caso: Autotutela. Se l’Amministrazione riconosce di avere commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Tuttavia, occorre assicurarsi che poi l’ufficio di fatto annulli sul serio la pretesa fiscale, altrimenti si corre il rischio che possano passare i termini (60 giorni) per fare ricorso in commissione tributaria per poi scoprire che il fisco non ha fatto nulla.
Secondo caso: Accettazione dell’atto cd. “acquiescenza”. I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate sempre che il contribuente: - rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento; - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione; - provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. Una ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/8. Come effettuare i versamenti Le somme dovute a seguito di acquiescenza vanno versate, in unica soluzione oppure a rate, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:
- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare supera 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali e, inoltre, il contribuente è tenuto a prestare garanzia, per il periodo della rateazione aumentato di un anno, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve fare pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
Terzo caso: Adesione al processo verbale di constatazione. Il nuovo istituto della “adesione al processo verbale di constatazione”, che è stato introdotto dal D.L. n. 112/2008, consente al contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione la facoltà di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla base dei rilievi e dei contenuti dell’atto ricevuto. Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto: - alla riduzione a 1/8 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione); - al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia. Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili ma solo quelli che: - hanno come conseguenza l’emissione di un accertamento parziale (sono quelli emessi ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54, co. 4, del D.P.R. n. 633/72); - contengono la constatazione di violazioni “sostanziali” con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e di imposta sul valore aggiunto. Cosa deve fare il contribuente: Per aderire al processo verbale di constatazione è sufficiente una semplice comunicazione del contribuente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all’organo che ha redatto il verbale. Mentre, se é redatto dall’Ufficio, per la definizione è sufficiente la presentazione di una sola comunicazione. La richiesta deve essere effettuata, entro il 30° giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento del 10.09.2008. Può essere presentata sia a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia consegnandola direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano apposita ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. L’adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l’emissione di un “atto di definizione dell’accertamento parziale”, contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L’atto viene notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.La notifica dell’atto di definizione determina l’obbligo sul contribuente di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.
Quarto caso: Adesione all’invito al contraddittorio. Il D.L. n. 185/2008 ha introdotto un nuovo istituto: “la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”. Tale istituto si applica agli inviti al contraddittorio emessi dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva, o dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall’Iva (imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni, eccetera). In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui è indicata la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione La definizione si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte. Ad essa va allegata, inoltre, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l’Ufficio competente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime. Vantaggi dell’adesione: - Riduzione a 1/8 delle sanzioni minime irrogabili dall’ufficio; - possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie. Il nuovo istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.
Quinto caso: Accertamento con adesione. L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. Si tratta di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. I Vantaggi dell’adesione: L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie. Il procedimento: L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e periodi d’imposta indicati nell’invito. Richiesta del contribuente Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per una eventuale definizione. La domanda può essere presentata all’ufficio competente: - prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire; - dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso. La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta. Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire. Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.
Sesto caso: Conciliazione giudiziale. Infine, il Legislatore ha previsto anche la conciliazione giudiziale, cioé il mezzo con cui si può chiudere un contenzioso aperto con l’Amministrazione finanziaria. Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza. Può essere proposta: - dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione; - dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso. Vantaggi della conciliazione - Si riducono a 1/3 le sanzioni amministrative; - Si abbattono fino a metà le sanzioni penali e si cancellano le sanzioni accessorie. La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”. La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.
 
 
13/07/2009 - INDIZZI DI EVASIONE FISCALE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso al metodo induttivo per l’accertamento Iva. Basta un solo, grave, indizio per inquadrare l’evasione: tante fatture di acquisto e poche di vendita. E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 14375 della Corte di cassazione depositata il 23 giugno 2009. Una società aveva la particolarità di registrare una quantità molto elevata di acquisti a fronte di una trascurabilissima quota di vendite. L’ufficio Iva competente aveva fatto scattare l’accertamento provvedendo al recupero a tassazione dell’imposta basandosi sul fatto che una tale conduzione degli "affari" della società consentiva di sostenere, per induzione, la presenza di una forte evasione Iva. La società vinceva il ricorso proposto in Commissione tributaria provinciale; anche l’appello dell’Amministrazione fiscale veniva respinto dalla Commissione regionale. Per vedere riconosciute le sue ragioni, l’Agenzia delle entrate è dovuta ricorrere in Cassazione. La Suprema corte ha infatti ravvisato la fondatezza del ricorso presentato dall’Agenzia in merito ai vizi di omessa motivazione della sentenza impugnata, nella quale gli argomentati accertamenti del pvc sono stati disattesi con le sole affermazioni "non si ritiene che, tale assunto non può essere condiviso". In particolare, la smisurata sproporzione tra la quantità di merce acquistata e quella della merce venduta e la denuncia di percentuale di sfrido ben superiore a quella accertata dalla Guardia di finanza "rappresentano logicamente gravissime ed univoche presunzioni di vendita senza fattura e dell’accertata evasione Iva". È pertanto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo.
 
06/07/2009 - ACCERTAMENTO E REDDITOMETRO
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali
La Corte di Cassazione continua a fornire sentenze favorevoli all’Amministrazione finanziaria, infatti, sulla base di ciò spetta al contribuente dimostrare che i redditi contestati non derivano da operazioni svolte in evasione fiscale. Secondo parere di Dottrina, l’unica possibilità di difesa da un accertamento sintetico deve essere necessariamente incentrata sulla dimostrazione che le capacità reddituali del contribuente, più o meno palesi al fisco, sono sufficienti per sopperire alla gestione del proprio stile di vita.Particolarmente, esaminando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, è possibile estrapolarne le possibilità difensive ed i comportamenti da tenere anche in ottica di prevenzione. La Corte, con la sentenza n. 237/2009, sulla base dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, ha deciso che lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato può essere riscontrato anche in periodi d’imposta non consecutivi. Sul piano procedurale, la meno recente sentenza n. 27029/2006, ha ritenuto non necessario il preventivo contraddittorio con il contribuente (tuttavia, la C.M. n. 49/2007 ha affermato il contrario). Inoltre, la sentenza n. 10028 del 29.04.2009 ha confermato l’applicazione retroattiva dei coefficienti, tuttavia, impedendo che ciò si traduca anche nella possibilità di mutare i meccanismi di calcolo già previsti dalla norma. Per quanto concerne l’onere probatorio, numerose sentenze della Cassazione hanno ribadito la legittimità dell’Amministrazione finanziaria a determinare il reddito mediante presunzioni semplici.
Queste, di seguito sono le ulteriori sentenze segnalate in Dottrina:
Sentenza
Contenuto
n. 1294/2007
E’ lecito utilizzare come elementi presuntivi di redditività il possesso di auto d’epoca e i costi per il mantenimento di veicoli di lusso
n. 1908/2007
E’ legittimo un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continua a finanziare le proprie imprese
n. 2656/2006
L’ufficio fiscale ha solo l’onere di individuare elementi certi che costituiscono indicatori di capacità contributiva
n. 21930/2007 – 22574/2007
La presunzione di maggiore capacità contributiva può essere superata dalla prova documentale contraria offerta dal contribuente
n. 6813/2009
Non basta la prova della sola disponibilità dei redditi, ma è necessaria la prova che la spesa sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
n. 703/2007 - n. 16348/2008
Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e l’autocertificazione in genere non ha valore probatorio
n. 3231/2007 - n. 11221/2007 -
n. 9958/2008 - n. 10261/2008
Tuttavia, la dichiarazione sostitutiva può essere introdotta nel processo tributario ed essere considerata a livello di mero indizio, idoneo a formare il libero convincimento del giudice.
 
20/06/2009 - STUDI DI SETTORE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali
PROROGA STUDI DI SETTORE
Per i soggetti alle prese con gli studi di settore è, infatti, ufficialmente slittato al 06.07.2009 il termine per pagare le imposte sui redditi e l’Irap senza alcuna maggiorazione. Mentre dal 07.07.200 fino al 05.08.2009 si pagherà con la maggiorazione dello 0,40%. Tutto ciò poiché è stata pubblicata la proroga, annunciata già da tempo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16.06.2009, disposta dal D.P.C.M. 04.06.2009 che sostanzialmente ha concesso venti giorni di tempo in più ai contribuenti che applicano gli studi di settore per effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella Irap. Informa una nota dell’Agenzia delle Entrate che, oltre all’Irpef e relative addizionali, all’Ires e all’imposta regionale sulle attività produttive, lo slittamento ha riguardato anche i contributi previdenziali che si calcolano in Unico, vale a dire quelli determinati sul reddito eccedente il "minimale". Lo slittamento si è reso necessario a seguito delle recenti modifiche che sono state apportate al software Gerico 2009 per adeguarlo alla revisione degli studi di settore relativi a determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali, approntata per tener conto della congiuntura economica negativa. Come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, “i contribuenti interessati dal provvedimento di proroga sono quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto ministeriale di approvazione”. Inoltre, possono fruire della proroga anche coloro che, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, detengono partecipazioni in società associazioni e imprese che applicano gli studi di settore: Soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Infine, a seguito di quanto disposto dal Decreto 21.05.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 136 del 15.06.2009), che ha modificato il tasso degli interessi su pagamenti e rimborsi, con la riduzione dal 6 al 4% del tasso annuo per i versamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi calendari aggiornati per i contribuenti che applicano gli studi di settore al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2009/UNICO+2009/UnicoPF-2009/Dichiarazione+dei+redditi+2009+Rateizzazione+delle+imposte+interessi+e+scadenze/ . Per ultimo, si ricorda che sempre per i soggetti interessati agli studi di settore, la proroga riguarda anche il diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio 2009, giacché, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. n. 359/01 e con la circolare n. 6982/07, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.06.2009, pubblicato in G.U. n. 137 del 16.06.2009)
 
13/06/2009 - STUDI DI SETTORE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

STUDI DI SETTORE: strategie di controllo


La decisione di adeguarsi o meno allo studio di settore è influenzata dall’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In proposito, è bene ricordare quanto detto nella circolare 13/E/2009 dall’Agenzia delle Entrate sulle strategie di controllo: in ambito a imprese minori e lavoratori autonomi, gli studi sono un importante strumento di orientamento, considerando le situazioni di non congruità; circa la non congruità, la priorità di trattazione spetta a chi non ha effettuato alcun adeguamento in dichiarazione, con livelli medi di scostamento, all’interno di una stessa categoria di appartenenza, tra il dichiarato e il ricavo puntuale. Si punterà su un’analisi complessiva del contribuente, mediante operazioni di intelligence che si concretizzeranno con l’acquisizione di ulteriori elementi a rinforzo della presunzione di non congruità. Strumenti utili al caso, il redditometro e le indagini finanziarie

 
13/06/2009 - STUDI DI SETTORE
Categoria: Accertamenti e Verifiche Fiscali

 

Gli studi di settore rivisti con l’applicazione dei correttivi non possono essere utilizzati in modo retroattivo. Il riesame degli studi con le misure anti crisi sarà possibile solo dopo la disponibilità dei dati e delle risultanze relative al periodo d’imposta 2008. In relazione alla revisione degli studi, l’Agenzia ha approfondito sulla possibilità di utilizzarli in contraddittorio per i periodi precedenti: ebbene, nella circolare 44/E/2008 era stato sottolineato che, in caso di contraddittorio, occorre verificare se lo studio evoluto sia in grado di rappresentare la situazione del contribuente anche per i periodi pregressi, in quanto più aggiornato ed affinato rispetto alla versione precedente. Lo studio del 2008, in cui entrano in gioco i correttivi, non potrà essere considerato per far valere eventuali risultati più favorevoli per periodi d’imposta 2007 e precedenti.

STUDI DI SETTORE - GERICO:  l’ambito di utilizzo dei correttivi