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Categoria: Lavoro e Previdenza
Iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti: Abitualità e prevalenza sono condizioni necessarie per l’iscrizione
Per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.
Sono iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.
Inoltre, sono iscrivibili alla gestione commercianti coloro che esercitano attività commerciali, comprese le attività turistiche, nonché quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e le relative attività ausiliare.
Sono queste le considerazioni del Ministero in risposta all’interpello (n. 78/2009 del 12.11.2009) proposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.
In particolare, nel caso in cui le suddette attività commerciali sono svolte in forma societaria, la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all’elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662 del 1996 costituisce adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e la società sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Licenziamento per giustificato motivo: si ai criteri di scelta ex L. 223/1991.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Tribunale di Monza (sentenza 22/09/2009 n. 478) aderisce all’orientamento giurisprudenziale in base al quale i criteri di scelta del lavoratore da licenziare dettati dall’art. 5 della L. 223/1991 sono ad esso analogicamente applicabili: in particolare gli aspetti da considerare nella scelta sono il profilo professionale del lavoratore e le sue condizioni socio-familiari.
Attraverso l’esame della sussistenza del rispetto di questi criteri è possibile valutare se la scelta del datore di lavoro è avvenuta nell’ambito dei principi di correttezza e buona fede ex. art. 1755 C.C.
Ricade sul datore di lavoro l’onere di provare la reale sussistenza del motivo addotto per il licenziamento.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Se manca il progetto il lavoro si intende subordinato
Per lo svolgimento di attività estranea non occasionale occorre un progetto definito.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 4098 del 15.10.2009 che ha respinto l’opposizione della società all’ordinanza - ingiunzione con cui la D.P.L. di Milano addebitava le sanzioni amministrative irrogate a seguito del disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro a progetto, considerati, invece quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Se manca il progetto o il contenuto dello stesso, il rapporto si risolve in una generica messa a disposizione delle energie lavorative a favore della società committente, e questo deve essere considerato fin dall’inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per mancata individuazione del progetto si intende sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta a quanto previsto nel contratto.
Categoria: Lavoro e Previdenza
RIPOSI AL PADRE ANCHE SE MADRE CASALINGA.
Cambio di rotto dell’Inps nel riconoscimento dei riposi giornalieri al padre lavoratore nelle ipotesi in cui la madre non ne possa beneficiare perchè casalinga. Con al Circolare 15 ottobre 2009 n. 112 l’Istituto ammette la fruizione dei riposi giornalieri per il padre lavoratore qualora la madre casalinga sia impegnata in latre attività che impediscano la cura del figlio.
Tra le cause di impedimento la necessità della madre di sottoporsi a visite mediche, di partecipare a pubblici concorsi, o altre situazioni analoghe, comunque tutte ipotesi oggettivamente dimostrabili e pertanto documentabili.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Scadenzario contrattuale: minimi e rinnovi in vigore da ottobre 2009
breve sintesi dei nuovi minimi contrattuali da corrispondere in ottobre 2009 (Angelo Facchini)
ABBIGLIAMENTO (Confindustria) accordo 11 giugno 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
8 1.784,84
7 1.691,60
6 1.581,27
5 1.479,17
4 1.400,08
3S 1.369,80
3 1.340,22
2S 1.305,06
2 1.274,90
1 1.056,73
VV.PP. 1^ 1.509,05
VV.PP. 2^ 1.423,88
ALIMENTARI (Confindustria) accordo 22 settembre 2009
Il 22 settembre 2009 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl 21 luglio 2007 per i dipendenti dell’industria alimentare, scaduto il 31 maggio 2009. Si riporta la tabella con i nuovi minimi retributivi diffusi con l’ipotesi di accordo:
Livelli Minimi 01/10/2009 Minimi 01/04/2010 Minimi 01/04/2011 Minimi 01/06/2012
1S 1.786,12 1.857,63 1.905,31 1.948,22
1 1.553,14 1.615,33 1.656,79 1.694,10
2 1.281,37 1.332,67 1.366,88 1.397,66
3A 1.126,05 1.171,14 1.201,20 1.228,25
3 1.009,56 1.049,98 1.076,93 1.101,18
4 931,88 969,20 994,07 1.016,46
5 854,24 888,45 911,25 931,77
6 776,59 807,68 828,41 847,07
Viaggiatori e piazzisti
I 1.281,37 1.332,67 1.366,88 1.397,66
II 1.009,56 1.049,98 1.076,93 1.101,18
A copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° giugno 2009 - 30 settembre 2009) deve essere corrisposto, a tutti i dipendenti in forza alla data di stipula del nuovo accordo, un importo forfettario a titolo di una tantum, non riparametrato, di euro 227,20 lordi da erogare con la retribuzione del mese di ottobre 2009. Il suddetto importo è soggetto a riproporzionamento in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato.
ANFAS accordo 9 marzo 2009
Con la retribuzione di ottobre, al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2009, è corrisposto il saldo della quota di arretrato riferita all’anno 2008 (euro 350,00).
CALZATURIERI (Confindustria) accordo 2 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
8 1.795,00
7 1.668,00
6 1.532,00
5 1.456,50
4 1.400,00
3S 1.370,00
3 1.340,50
2S 1.305,00
2 1.274,50
1 1.056,50
CALZATURIERI (Confapi) accordo 10 ottobre 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
8 1.799,56
7 1.673,24
6 1.535,73
5 1.461,51
4 1.401,85
3bis 1.371,29
3 1.341,24
2bis 1.305,57
2 1.274,50
1 1.058,81
CASSE RURALI E ARTIGIANE accordo 21 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
Quadri Dir. 4^ 3.858,93
Quadri Dir. 3^ 3.268,77
Quadri Dir. 2^ 2.917,97
Quadri Dir. 1^ 2.745,04
3^ Area profess. 4^ 2.407,33
3^ Area profess. 3^ 2.239,30
3^ Area profess. 2^ 2.113,08
3^ Area profess. 1^ 2.003,24
2^ Area profess. 2^ 1.881,93
2^ Area profess. 1^ 1.760,62
1^ Area prof. unico liv. 1.639,31
DIRIGENTI CASSE RURALI E ARTIGIANE Ccnl 24 luglio 2008
Dal 1° ottobre 2009 il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a euro 63.879,92. A decorrere dalla medesima data, gli aumenti retributivi sono pari ai seguenti importi:
Stipendio 4.913,84
Scatto di anzianità 97,33
Ex ristrutt. tabellare 14,60
CHIMICI FARMACEUTICI (Confindustria) accordo 6 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
A1 1.909,52
A2 1.909,52
A3 1.909,52
B1 1.753,22
B2 1.753,22
C1 1.603,25
C2 1.603,25
D1 1.474,03
D2 1.474,03
D3 1.474,03
E1 1.332,87
E2 1.332,87
E3 1.332,87
E4 1.332,87
F 1.300,46
Abrasivi
Livelli Minimi retributivi
A1 1.811,51
B1 1.677,38
B2 1.677,38
C1 1.473,05
C2 1.473,05
C3 1.473,05
D1 1.330,44
D2 1.330,44
D3 1.330,44
E1 1.249,79
E2 1.249,79
E3 1.249,79
F 1.227,78
Fibre chimiche
Livelli Minimi retributivi
A1 1.899,52
A2 1.899,52
A3 1.899,52
B1 1.738,22
B2 1.738,22
C1 1.600,25
C2 1.600,25
D1 1.461,03
D2 1.461,03
D3 1.461,03
E1 1.322,87
E2 1.322,87
E3 1.322,87
E4 1.322,87
F 1.291,46
Lubrificanti e gpl
Livelli Minimi retributivi
Q1 2.409,00
Q2 2.200,00
A 2.124,00
B 1.972,00
C 1.803,00
D 1.689,00
E 1.581,00
F 1.491,00
G 1.470,00
H 1.379,00
I 1.269,00
COIBENTI (Confindustria) accordo 18 febbraio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
A 1.876,74
C 1.656,14
D 1.554,23
E 1.430,14
F 1.357,75
G 1.302,11
1 1.209,67
CREDITO accordo 18 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
Quadri Dir. 4 3.858,94
Quadri Dir. 3 3.268,79
Quadri Dir. 2 2.917,98
Quadri Dir. 1 2.745,03
3 – 4 2.407,33
3 – 3 2.239,30
3 – 2 2.113,07
3 – 1 2.003,24
2 – 3 1.881,93
2 – 2 1.809,47
2 – 1 1.760,62
1 Guardia nott. 1.683,57
1 Ausiliari 1.639,31
DIRIGENTI CREDITO Ccnl 10 gennaio 2008
Dal 1° ottobre 2009 il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a euro 63.879,92. A decorrere dalla medesima data, gli aumenti retributivi sono pari ai seguenti importi:
Stipendio 4.913,84
Scatto di anzianità 97,33
Ex ristrutt. tabellare 14,60
GOMMA E PLASTICA (Confindustria) accordo 4 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
Q 1.234,11
A 1.132,23
B 1.034,23
C 1.017,44
D 1.000,67
E 937,65
F 897,24
G 814,98
H 763,33
I 654,86
GOMMA E PLASTICA (Confapi) accordo 5 marzo 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
Q 1.386,50
8 1.321,84
7 1.183,87
6 1.028,41
5 934,04
4 866,18
3 822,77
2 783,39
1 680,88
Orafi e argentieri (Confindustria) accordo 21 aprile 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
7 1.826,76
6 1.683,24
5S 1.565,68
5 1.470,81
4 1.379,61
3 1.326,91
2 1.210,49
1 1.107,38
Pelli e cuoio (Confapi) accordo 10 ottobre 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
6 1.696,87
5 1.533,36
4S 1.434,75
4 1.401,34
3 1.344,87
2 1.278,33
1 1.058,71
Tessili (Confindustria) accordo 9 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
8 1.784,84
7 1.691,60
6 1.581,27
5 1.479,17
4 1.400,08
3S 1.369,80
3 1.340,22
2S 1.305,06
2 1.274,90
1 1.056,73
VV.PP. 1^ 1.509,05
VV.PP. 2^ 1.423,88
Tessili (Confapi) accordo 8 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli Minimi retributivi
8 1.789,37
7 1.696,87
6 1.584,95
5 1.483,84
4 1.401,67
3bis 1.371,29
3 1.340,93
2Bis 1.305,54
2 1.274,56
1 1.058,44
Categoria: Lavoro e Previdenza
Dimissioni colf con onere della prova in capo al datore di lavoro
Ricade sul datore l’onere di dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21311 del 06.10.2009 ha stabilito che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere corrisposto alla lavoratrice i ratei maturati della tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, il compenso per il lavoro nei giorni festivi infrasettimanali ritenuto espletato per la continuità del rapporto durante la settimana, la fruizione delle ferie maturate nel periodo e, in mancanza, il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Per il criterio di ripartizione dell’onere della prova, incombe al lavoratore soltanto la dimostrazione della cessazione del rapporto lavorativo e ricade invece sul datore di lavoro che le eccepisce, la dimostrazione che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore.
Categoria: Lavoro e Previdenza
IL CONSENSO DELLE PARTI, ANCHE SE NON ESPLICITO, ANNULLA IL CONTRATTO.
Con due significative pronunce in tema di illegittimità del termine del contratto di lavoro, la Corte d’appello di Potenza ha stabilito che il rapporto cessa comunque se risulta, anche in maniera tacita, il mutuo consenso delle parti.
Il fatto. La vicenda trae origine da rapporti di lavoro a termine con le Poste Italiane Spa, ove era risultata pacifica l’illegittima apposizione del termine al contratto. Nonostante tale circostanza, all’atto della scadenza del termine i prestatori accettavano la cessazione del rapporto, senza eccepire alcunché, e anzi incassando il Tfr ed evitando inizialmente di intentare causa all’azienda, sebbene molti colleghi l’avessero fatto. A seguito del successo dell’iniziativa giudiziaria di questi ultimi, i lavoratori proponevano a loro volta azione giurisdizionale per vedere riconosciuta l’illegittimità del termine e, conseguentemente, la nullità dello stesso con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguenze della violazione. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’illegittimità del termine produce la nullità dello stesso termine, il quale si considera non apposto; da tale impostazione deriva la configurazione di un contratto a tempo indeterminato. L’illegittimità del termine non causa, come sostiene altra giurisprudenza, la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1419, comma 1, del Cc, la cui applicazione consentirebbe al datore di lavoro di eliminare retroattivamente il proprio vincolo contrattuale, giacché in tal modo si penalizzerebbe oltremodo il lavoratore che ha subito l’iniziativa datoriale del termine illegittimo. Pertanto, l’illegittimità del termine, ad esempio perché non sussistono le causali di cui all’articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001 («È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro») determina l’invalidità della stipula del contratto limitatamente alla parte relativa al limite temporale, e “trasforma” il rapporto a tempo indeterminato.
Motivazione della Corte. La Corte d’appello, nel caso specifico, non limita la propria analisi alle acquisizioni pretorie in materia di illegittimità del termine, ma approfondisce i rapporti tra tale patologia e correttezza comportamentale delle parti. Il Collegio afferma che nel caso di rapporto di lavoro sottoposto a un termine illegittimo, in quanto tale nullo, si realizza comunque la sua cessazione, per mutuo consenso (articolo 1372 del Cc), anche in seguito a semplici comportamenti adottati dalle parti di per sé incompatibili con la volontà di proseguire nel rapporto. Tali comportamenti, sostiene il giudice, anche per il lasso di tempo trascorso costituiscono prove tangibili di disinteresse e acquiescenza alla situazione verificatasi, nonostante la sua intrinseca illegittimità. Così nel caso della cessazione dei rapporti di lavoro a termine con le Poste Italiane Spa costituiscono comportamenti che depongono in tal senso, a fronte del pacifico giudizio di illegittimità del termine apposto a tali rapporti, l’accettazione del Tfr senza riserve, la prestazione di altra attività lavorativa, l’accettazione incondizionata della avvenuta cessazione del rapporto, l’omessa iniziativa anche stragiudiziale e informale volta a far valere l’illegittimità del termine nonché, non da ultimo, il considerevole lasso di tempo trascorso tra la cessazione e l’azione intrapresa. Il giudice sofferma l’attenzione su quest’ultimo punto: il lasso cronologico trascorso consentiva in teoria l’esercizio dell’azione giurisdizionale, poiché non era ancora scaduto il relativo termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, osserva il Collegio, la disciplina della prescrizione non autorizza a prescindere dall’obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede ex articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Nella fattispecie, il tempo trascorso, in assenza di qualsivoglia manifestazione contraria, ha fatto nascere nel datore di lavoro la legittima convinzione, scaturita dall’affidamento sull’altrui buona fede, che il rapporto era risolto incontestabilmente per entrambi, indipendentemente, quindi, dall’effettivo decorso della prescrizione. Pertanto, l’organo giudicante ritiene sciolto il vincolo contrattuale per il comportamento concludente del lavoratore; altrimenti opinando, il datore di lavoro resterebbe esposto sine die, seppur nell’ambito temporale della prescrizione, alla pretesa del prestatore di essere riammesso al lavoro.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Licenziamenti - Individuali - Per scarso rendimento - Legittimità - Presupposti - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto
Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l’onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 4 e 41 della Costituzione - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell’incidenza dell’organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali. – Sezione lavoro, sentenza 17 settembre 2009 n. 20050.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Certificato medico: Se manca indirizzo si perde la prestazione previdenziale
L’INPS precisa la sanzione da applicare nel caso di irreperibilità a visita di controllo del lavoratore in malattia.
L’Inps con il messaggio n. 22747 del 09.10.2009, è intervenuta sulla normativa finora poco chiara giacché indica come conseguenza la perdita dell’indennità di malattia finché non venga segnalato l’indirizzo mancante o incompleto o inesatto, senza specificare da quando vada applicata tale sanzione.
Si è verificato che alcune sedi hanno sanzionato l’intero evento di malattia, altre sedi ancora applicano la sanzione solo sul singolo certificato oggetto di visita di controllo.
Secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’indicazione dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo.
Quindi, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell’indirizzo purché tale da impedire il reperimento del lavoratore comporta la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.
(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 21.10.2009)
Categoria: Lavoro e Previdenza
Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato, in data 18 settembre 2008, una direttiva sui servizi ispettivi e l’attività di vigilanza.
L’obiettivo principale è quello di diffondere, al personale ispettivo proprio e degli istituti previdenziali, una cultura diversa dell’ispezione, intesa essenzialmente a prevenire gli abusi e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale, abbandonando, per contro, ogni impostazione di carattere puramente formale e burocratica, che intralci l’efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora.
NUOVO RUOLO
Attività di affiancamento. In quest’ottica, il personale ispettivo dovrà affiancare alla propria attività di vigilanza e di verifica anche le attività di prevenzione, promozione e informazione previste dal decreto legislativo 124/2004, facendo in modo che alla repressione delle violazioni di legge si aggiungano anche compiti consultivi.
In pratica, viene prevista la costruzione di una nuova e innovativa policy per l’ispezione sul lavoro, dove i dirigenti della direzioni provinciali del lavoro dovranno, attraverso la raccolta e l’analisi degli elementi di valutazione utili, acquisire la migliore conoscenza dei problemi delle singole realtà aziendali e territoriali.
MODALITÀ DI INTERVENTO
Richiesta. La direttiva prende in esame anche l’iter ispettivo, a partire dalle richieste di intervento (denunce) che pervengono agli organi di vigilanza.
Le richieste anonime, in qualunque forma presentate, non dovranno essere più considerare; fatte salve solo quelle eccezioni in cui emerga evidente la gravità e l’attendibilità dei fatti denunciati.
Al ricevimento della richiesta di intervento dovrà essere data piena e totale attuazione all’istituto della conciliazione monocratica preventiva - previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 124/2004 - al fine di risolvere l’eventuale contenzioso celermente e rendendo operative le forze ispettive per quelle richieste caratterizzate dalla denuncia di gravi irregolarità, come quelle di natura penale o quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio.
L’indirizzo ministeriale va ben oltre, precisando che la richiesta di intervento non necessariamente comporta, per l’amministrazione, l’obbligo di procedere alla verifica ispettiva - a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale - e vi può essere la possibilità, in caso di mancanza di oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della impossibilità di provare quanto denunciato, dell’archiviazione della stessa ove non pervengano all’ufficio nuovi elementi richiesti al denunciante.
Programmazione. Gli accessi dovranno essere programmati e volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso.
Anche in questo caso, l’atteggiamento degli ispettori dovrà cambiare radicalmente sia nei confronti del lavoratore denunciante che del datore di lavoro. Nel primo confronto, vi dovrà essere un atteggiamento di collaborazione costruttiva. Sarà l’ispettore che dovrà chiedere aiuto al lavoratore e non viceversa, instaurando un clima psicologico positivo e collaborativo che consenta al lavoratore di sentirsi al sicuro e non in soggezione.
PRIMO ACCESSO
Rilievo probatorio. La puntuale compilazione del verbale di primo accesso sarà fondamentale per il prosieguo delle indagini ispettive. Dovrà essere rilasciato in originale all’ispezionato, avendo cura di indicare le circostanze oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro, ai luoghi di lavoro e alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori stessi.
Particolare rilievo probatorio acquista l’esatta identificazione dei lavoratori, la puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dagli stessi individuati all’atto dell’accesso ispettivo. Solo fornendo l’esatta indicazione dei sopraindicati dati, l’amministrazione potrà difendere l’esito degli accertamenti ispettivi.
Sempre nel verbale di primo accesso dovranno essere indicate le richieste documentali fatte dagli ispettori al datore di lavoro o al consulente abilitato e dovrà essere presente la riserva espressa di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, eventualmente riscontrati, al temine degli accertamenti e previa diffida obbligatoria ove prevista.
A tale scopo, sarà compito della direzione generale per l’attività ispettiva di provvedere a redigere il verbale di accertamento e notificazione che valga su tutto il territorio nazionale e che contenga gli esiti dell’accertamento e le violazioni commesse, con le relative modalità di adempimento.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Ipotesi. Quanto alla sospensione dell’attività, la discrezionalità dell’ispettore all’adozione del provvedimento, dovrà limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo. Con la nota prot. 25/SEGR/13270 del 2 ottobre 2008, il ministero del Lavoro ha chiarito che la direttiva è immediatamente escutiva. La sospensione dell’attività avrà decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata.
Inoltre, nelle cosiddette micro-imprese non si applicherà la percentuale di lavoratori in nero contenuta nel decreto legislativo 81/2008 (articolo 14) e, quindi, la sospensione dell’attività, qualora si trovi all’interno un solo dipendente irregolarmente occupato. Secondo la Commissione europea raccomandazione 2003/361CE: "Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro".
In quest’ottica, l’intervento ispettivo dovrà far conto non soltanto della tutela del prestatore di lavoro ma anche della leale concorrenza tra le imprese che si coniuga con la puntuale repressione degli illeciti ma anche con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una diffusa cultura della legalità.
Proprio la legge 133/2008, di conversione del decreto legge 112/2008, ha evidenziato la necessità di accertare prevalentemente le violazioni di natura sostanziale.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Modificata la disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale
Il provvedimento di sospensione può essere revocato dal Ministero.
La disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale, conseguente all’occupazione di lavoratori in nero o occupati in condizioni di pericolo, dapprima contenuta nell’art. 36bis del D.L. 223/2006 e nell’art. 2 della Legge 123/2007, e successivamente modificata e trasfusa nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, è stata ulteriormente corretta dall’art. 11 del D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore in data 20/8/2009.
Lo ha precisato un documento pubblicato nel mese di ottobre 2009 dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.
La sospensione dell’attività
Tale documento, rimarca che la nuova formulazione dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavor, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il documento poi evidenzia che in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle individuate nell’Allegato I e, cioè:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza;
- mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione;
- mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno;
- lavori in prossimità di linee elettriche;
- presenza di conduttori nudi in tensione;
- mancanza di protezione contro i contatti elettrici diretti ed indiretti;
- mancanza del certificato di prevenzione incendi;
- mancanza di mezzi per l’estinzione di incendi;
- mancata notifica all’organo di vigilanza, prima dell’inizio, dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Revoca del provvedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione può, quindi, essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali:
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500.
Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Infine, il documento della Fondazione studi avverte che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione viene punito con l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400, euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Il provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoro irregolare, non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
Categoria: Lavoro e Previdenza
Il bonus affitto va prima tassato dal Datore di lavoro e poi dichiarato dal lavoratore
Se il lavoratore non ha dichiarato talune componenti di reddito soggette a ritenute il fisco può emettere nei suoi confronti l’avviso di accertamento, tuttavia si deve limitare a richiedere la sola imposta dovuta senza applicare, quindi, le relative sanzioni pecuniarie.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20631 del 25.09.2009, la quale ha messo in risalto la circostanza che il lavoratore non può essere sanzionato se non ha colpe.
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che il bonus affitto concesso al lavoratore si tassa e va dichiarato e che esclusi da imposizione solo il recupero delle spese di viaggio e trasporto.
La circostanza che risulti, in prima battuta, il datore di lavoro (quale sostituto d’imposta), ha osservato la Cassazione, non impedisce che l’avviso di accertamento sia emesso a carico del lavoratore che ha omesso di dichiarare alcune componenti di reddito soggette a ritenute.
Tuttavia, in tali circostanza il giudice di merito non deve applicare le sanzioni senza verificare almeno la sussistenza della colpa.
Categoria: Lavoro e Previdenza
L’INPS PROCEDE A RECUPERARE LE DETRAZIONI SE MANCA LA DICHIARAZIONE
L’INPS ha comunicato che con la rata di ottobre procederà con le operazioni di recupero delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni non giustificate dall’apposito modello Detr.
Infatti, dal 01.01.2008 la richiesta per ottenere le detrazioni deve essere presentata annualmente al proprio sostituto d’imposta.
Per tale finalità, nello scorso mese di febbraio 2009, l’Istituto previdenziale ha infatti inviato il modello in oggetto a tutti i pensionati invitando i destinatari a restituirlo entro il 30.06.2009.
Adesso l’INPS, dopo avere effettuato le opportune verifiche, procederà con il recupero delle detrazioni concesse che non trovano giustificazione causa mancanza di apposita dichiarazione.
Resta la possibilità per il contribuente di potere richiedere tali detrazioni, in presenza dei necessari requisiti, entro il periodo delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Categoria: Lavoro e Previdenza
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO
La prescrizione comporta l’estinzione dei diritti del lavoratore che rimanga inerte per il periodo determinato dalla legge (prescrizione estintiva ex art. 2934 e ss. c.c.).
Il termine di prescrizione estintiva ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), tuttavia, alcuni importanti diritti del lavoratore sono sottoposti a prescrizione più breve.
Come nel caso dei crediti retributivi corrisposti con cadenza periodica, i quali si prescrivono nel termine di cinque anni.
Lo ha precisato la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 7 del 22.09.2009.
In giurisprudenza viene ritenuto che il lavoratore potrebbe non esercitare il proprio diritto per il timore reverenziale nutrito nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, è stato differito l’inizio della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha delimitato l’ambito di applicazione del predetto principio.
La Corte Costituzionale ha escluso che tale principio riguardi i diritti del lavoratore di natura diversa dalla retribuzione.
In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità che sussiste ogni qualvolta il rapporto è regolato da una disciplina che subordina la legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e affidi al giudice il sindacato su tali circostanze nonché la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo.
In conclusione, per i lavoratori assistiti dalla stabilità reale la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, a partire dal momento in cui matura ogni singolo diritto (di solito mese per mese, con la percezione della retribuzione in busta paga).
Invece, per i lavoratori non assistiti dalla stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine del rapporto, a partire dalla quale i lavoratori hanno cinque anni per rivendicare i crediti relativi all’intera vita professionale intercorsa con il datore di lavoro.
Prescrizione nei rapporti precari
In tali casi, la giurisprudenza ritiene che la situazione psicologica di timore del lavoratore cessi soltanto nel momento in cui è stata giudizialmente accertata l’esistenza di un rapporto stabile.
In caso di successione di contratti a termine la prescrizione non decorre se i singoli contratti o la successione sono illegittimi, trattandosi di un unico contratto a tempo indeterminato di fatto instabile, mentre può decorrere in relazione a ciascun contratto se i singoli contratti e la serie sono legittimi.
Onere della prova
Spetta al datore di lavoro, che eccepisce la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, l’onere di provare la stabilità del rapporto stesso.
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RINNOVI CONTRATTUALI
Settore artigiano - accordo per il nuovo modello contrattuale.
Nuove regole contrattuali per i lavoratori artigiani. I sindacati di categoria - Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cisl e Uil (la Cgil non ha firmato) hanno siglato il 23 luglio 2009 un accordo interconfederale per l’attuazione dell’intesa 21 novembre 2008 e dell’intesa 22 gennaio 2009 sul nuovo modello contrattuale. Vengono così superate le regole del protocollo della politica dei redditi del 23 luglio 1993.
In breve:
Minimi retributivi
L’accordo, tenendo conto del nuovo indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (Ipca) depurato dalla dinamica dei beni energetici importati, sostitutivo della vecchia inflazione programmata, prevede per il 2009 è un incremento dell’1,5% dei minimi retributivi; l’erogazione è stabilita dal 1° gennaio 2010. Il recupero di eventuali scostamenti tra l’inflazione reale e quella prevista, verrà effettuato nel triennio.
Una tantum
Il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 verrà coperto da un importo forfetario di 115 euro erogati in due tranche:
1) 60 euro con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009;
2) 55 euro con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.
Per gli apprendisti, rispettando le tranche stabilite come sopra, l’importo è ridotto a 80 euro.
Confermata l’eliminazione dell’indennità di vacanza contrattuale.
Prestazioni della bilateralità
In considerazione della specificità del settore artigiano, viene dato nuovo impulso alle prestazioni della bilateralità, prevedendone il diritto generalizzato per i lavoratori per via contrattuale dal 1° luglio 2010.
Assistenza sanitaria integrativa
Al via anche la costituzione di un fondo sanitario integrativo dal 1° gennaio 2010. Accorpamenti contrattuali
Le aree contrattuali sono ridotte 9 (prima erano 16). Il rinnovo del CCNL artigianato avverrà a breve: entro il 31 ottobre 2009 inizieranno le trattative; il termine per la presentazione delle piattaforme è fissato al 30 settembre 2009.
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LA SANATORIA PER COLF E BADANTI
vademecum operativo e adempimenti normativi.
E’ stata la novità dell’estate, ha tenuto banco sui giornali e nei telegiornali, parliamo di sanatoria colf e badanti. L’operazione è legiferata dal DL 78/2009 convertito in Legge 102 dello Stato, riguarda i lavoratori a nero che lavorano in Italia da almeno 3 mesi prima del 30 giugno 2009. E’ cominciata con il versamento forfait di agosto, continua con la presentazione delle domande: i termini sono stati aperti il 1° settembre e si chiuderanno il 30 c.m.
Uno degli aspetti più significativi della sanatoria è la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il comma 8 dell’articolo 1-ter stabilisce, infatti, la sospensione di detti procedimenti dal 5 agosto 2009 fino alla conclusione del procedimento. La procedura si completa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, il rilascio del permesso di soggiorno, che comportano, per tutte le parti in causa, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni in materia di soggiorno e lavoro irregolare, anche se di natura previdenziale, assistenziale, fiscale, finanziario.
La circolare 7 agosto 2009, n. 10 del Ministero dell’interno e Ministero del lavoro
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere alla sanatoria i seguenti datori di lavoro:
§ cittadino italiano;
§ cittadino di un Paese appartenente all’Unione Europea;
§ cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del Testo unico per l’Immigrazione (permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (Dlgs n. 30/2007).
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda. Và trasmessa dal 1° al 30 settembre 2009; non sono state fissate quote massime di ammissione delle domande, si può presentare per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti).
Lavoro di sostegno al bisogno familiare
Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, è possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare ed è necessaria, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008) non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all’attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.
Assistenza a persone affette da patologie o handicap
Per l’assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, è possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, pena l’inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell’autosufficienza della persona per cui si richiede l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Non è, invece, necessario produrre una nuova certificazione medica di quei cittadini per i quali viene richiesta l’assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi: è sufficiente esibire la documentazione relativa all’accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito. Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell’attività di assistenza.
CONTRIBUTO FORFETARIO
Il contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere stato versato nei termini previsti a mezzo F24 versamenti con elementi identificativi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o con modalità online.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il datore di lavoro deve presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la PrefetturaUTG competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell’interno www.interno.it . La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all’indirizzo di posta elettronica associato all’utente che ha effettuato la richiesta. Ai fini di garantire la trasmissione esclusivamente su connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile all’interno del sito web nell’area elenco domande inviate. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione. La ricevuta ha codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione.
SPORTELLO UNICO
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno a partire dal 10 ottobre 2009 secondo l’ordine cronologico di ricezione; verrà, quindi, verificato il rispetto della normativa, diversamente le domande saranno considerate irricevibili. Al riguardo, si precisa che sarà controllato il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale. Verrà, altresì, acquisito dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario; solo dopo saranno convocate le parti per gli ulteriori adempimenti:
1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona;
3) verifica della sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di sostegno al bisogno familiare;
4) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro;
5) verifica del codice identificativo della marca da bollo.
Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale. Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, si procederà al rigetto dell’istanza. Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Nel caso, invece, di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione. Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul territorio nazionale, il procedimento non prevede l’invio del nulla osta al Mae per il rilascio del visto di ingresso. Comunque, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale. A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i flussi di ingresso, le verifiche di competenza della Direzione provinciale del lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall’interessato, saranno effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli Sportelli Unici; inoltre, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l’attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal Dpr n. 445/2000.
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, ai sensi dei Dpcm 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale. Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure in occasione della presentazione delle domande ai sensi dei Dpcm 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell’esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace e rapido possibile all’emersione del rapporto di lavoro irregolare.
SOSPENSIONE DEI PROCEDEIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI
Secondo quanto stabilito dall’art. 1ter, comma 8, della legge in oggetto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del Tu per l’Immigrazione) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testé richiamate. Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell’art. 1ter della legge in oggetto.
LE FALSE DICHIARAZIONI
Chiunque presenti nell’ambito della procedura di emersione in questione false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28.12.2000, n. 445, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti, oppure mediante l’utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.
Categoria: Lavoro e Previdenza
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del "favor rei" per le sanzioni da lavoro irregolare
Come noto, rilevanti modifiche sono state apportate alla disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. In particolare il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato le modalità di commisurazione della sanzione.
Come noto l’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. In particolare il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato, a fronte della Corte Cost. sent. n. 144 del 2005, le modalità di commisurazione della sanzione.
Se nel sistema previgente era prevista la sanzione “dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, dal 12 agosto 2006 la stessa deve essere calcolata “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” (art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002).
L’aver chiarito, altresì, che l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (ad eccezione della preventiva notifica dell’atto di contestazione) comporta l’applicabilità del principio del favor rei (art. 3, comma 3, del Dlgs 472/97) ovvero la necessità di applicare la sanzione che, in concreto, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore con eventuale rideterminazione di quella già irrogata, con l’unico limite dell’intervenuta definitività dell’atto.
Con la recente Risoluzione n. 211 del 11/08/2009 l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento (cfr il punto 4 della Circolare n. 56 del 2008) fornendo chiarimenti circa le modalità da seguire in sede di determinazione della sanzione in applicazione del principio del favor rei. Istruzioni da ritenersi valide per i provvedimenti sanzionatori non ancora irrogati e per quelli in contenzioso.
A differenza di quanto previsto nella norma previgente, il sistema vigente prevede quindi che, oltre alla sanzione variabile, la maggiorazione venga commisurata alle giornate di lavoro effettivo. Gli uffici dovranno procedere ad una valutazione delle due normative applicabili al caso concreto con riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale e “tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio”.
In particolare possono distinguersi due situazioni:
-l’atto di irrogazione sanzioni non è stato ancora emanato.
In tal caso, sulla base della constatazione che la disposizione attualmente in vigore pone a carico dell’amministrazione la prova della quantificazione delle giornate lavorative, l’ufficio dovrà applicare l’importo minore tra quelli risultanti confrontando l’applicazione della normativa vigente sino all’11 agosto 2006 e quella attuale, avendo cura per quest’ultima di effettuare il calcolo sulla base dei giorni (o del singolo giorno) risultanti dal verbale.
-L’atto di irrogazione sanzioni non è ancora definitivo.
L’ufficio dovrà calcolare la sanzione risultante dall’applicazione della normativa vigente, tenendo conto tuttavia, nell’individuazione delle giornate di lavoro effettivo cui commisurare la maggiorazione, di quanto eventualmente provato dal datore di lavoro. Quando la prova documentale fornita da quest’ultimo non sia contrastabile da parte dell’ufficio, tale periodo diventa, infatti, parametro di commisurazione della sanzione.
Categoria: Lavoro e Previdenza
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- le indicazioni relative alle dimensioni dell’azienda, numero di occupati, settore di appartenenza.
E’, inoltre, richiesto di segnalare l’eventuale concessione da parte del datore di incentivi alle dimissioni, o di aver ricevuto dinieghi a precedenti richieste di part-time, o, ancora, alla concessione di un orario più flessibile, ovvero se le dimissioni sono conseguenza del passaggio ad altra azienda. Nella parte finale è presente l’ormai consueta richiesta del consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai fini statistici ed in forma anonima perché possano essere forniti alla consigliera di parità per promuovere la parità tra uomini e donne sui posti di lavoro
Categoria: Lavoro e Previdenza
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Categoria: Lavoro e Previdenza
A tal proposito, con il messaggio 25 maggio 2009 n. 11903, l’Inps ha illustrato le caratteristiche principali della nuova modalità di trasmissione dei dati citati. In particolare, con il mese di maggio si passa dalla fase progettuale a quella operativa. Lo scopo principale, come detto in precedenza è quello di unificare i flussi Emens e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. Tutto ciò porterà a dei sensibili vantaggi in termini di efficienza ed efficacia sia per le aziende che per l’Inps, che sono stati già dimostrati grazie ai flussi Emens.
In maniera analitica, con il sistema Emens, si è permesso ai lavoratori di avere i conti assicurativi individuali aggiornati con i dati dell’ultima busta paga; è da sottolineare però, che non tutte le aziende ancora, anche se in minima parte, si sono adeguate a tale obbligo di legge, con conseguenze deleterie per i lavoratori e con situazioni addirittura, quasi, assurde. Infatti, può capitare che un’azienda non paghi i contributi ma trasmetta i modelli Emens: in tal caso il lavoratore avrà il conto aggiornato; invece, in caso inverso, l’azienda paga i contributi ma non trasmette l’Emens, il lavoratore non ha il conto aggiornato.
Fra gli altri vantaggi dell’Emens, si è avuta la liquidazione delle pensioni che avviene in maniera tempestiva con le ultime retribuzioni percepite, senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte del datore di lavoro; lo stesso discorso, si può fare per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità e Cigs a pagamento diretto, che non hanno più la necessità di informazioni integrative da parte delle aziende. Fase transitoria. Per quanto concerne la prima fase, Uniemens aggregato, può essere attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali; infatti, è il software di controllo messo a disposizione dall’Inps che trasforma e unifica i flussi originari Emens e DM10 in un unico flusso Uniemens aggregato. In ogni caso, ancora in questa prima fase è sempre possibile gestire in maniera separata i dati retributivi e contributivi, generando distintamente i due flussi Uniemens che conterranno l’uno i soli dati retributivi (Emens), l’altro i soli dati contributivi (DM10).
Gli utenti interessati, potranno trovare e scaricare nell’area “Software” del sito internet dell’Iinps, il nuovo software di controllo Uniemens, con il relativo manuale operativo.
Categoria: Lavoro e Previdenza
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Per i collaboratori a progetto iscritti alla Gestione separata che hanno perduto il lavoro, viene prevista, per il 2009, la liquidazione di una indennità una tantum pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008; misura ridotta al 10% per il 2010 ed il 2011, commisurata al reddito da lavoro percepito. I requisiti sono: attività in regime di monocommittenza; per il 2009 si deve considerare il reddito 2008, compreso tra € 5.000 e € 13.819; per l’accredito contributivo nell’anno precedente, devono essere accreditati almeno 3 mesi e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi; per l’accredito contributivo nell’anno di riferimento, devono essere accreditati almeno 3 mesi. La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente. Nei casi in cui il lavoro è terminato il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009; per i fatti successivi la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell’evento. Deve anche essere allegata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure a partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale (circolare 74 del 26/05/2009).
Categoria: Lavoro e Previdenza
Le ferie sono un atto lecito, sancito dalla Costituzione e irrinunciabile. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2109 del Codice Civile, previa comunicazione preventiva al lavoratore. Il potere "assoluto" sulle ferie non spetta, comunque, al datore di lavoro: il dipendente, ai sensi dell’art. 10 Dlgs 66/2003, può richiedere la consecutività del godimento del periodo feriale, che deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione. I restanti giorni devono, invece, essere goduti nei successivi 18 mesi dalla maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo maggiore al minimo, si potrà anche andare oltre questo termine. In caso di violazioni, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative da 130 a 780 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.