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18/11/2009 - ISCRIZIONE INPS DEI SOCI
Categoria: Lavoro e Previdenza

Iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti: Abitualità e prevalenza sono condizioni necessarie per l’iscrizione

Per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.
Sono iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.
Inoltre, sono iscrivibili alla gestione commercianti coloro che esercitano attività commerciali, comprese le attività turistiche, nonché quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e le relative attività ausiliare.
Sono queste le considerazioni del Ministero in risposta all’interpello (n. 78/2009 del 12.11.2009) proposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.
In particolare, nel caso in cui le suddette attività commerciali sono svolte in forma societaria, la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all’elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662 del 1996 costituisce adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e la società sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

 

 
18/11/2009 - LICENZIAMENTO
Categoria: Lavoro e Previdenza

Licenziamento per giustificato motivo: si ai criteri di scelta ex L. 223/1991.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Tribunale di Monza (sentenza 22/09/2009 n. 478) aderisce all’orientamento giurisprudenziale in base al quale i criteri di scelta del lavoratore da licenziare dettati dall’art. 5 della L. 223/1991 sono ad esso analogicamente applicabili: in particolare gli aspetti da considerare nella scelta sono il profilo professionale del lavoratore e le sue condizioni socio-familiari.
Attraverso l’esame della sussistenza del rispetto di questi criteri è possibile valutare se la scelta del datore di lavoro è avvenuta nell’ambito dei principi di correttezza e buona fede ex. art. 1755 C.C.
Ricade sul datore di lavoro l’onere di provare la reale sussistenza del motivo addotto per il licenziamento.

 
10/11/2009 - CO.CO. PRO
Categoria: Lavoro e Previdenza

Se manca il progetto il lavoro si intende subordinato

Per lo svolgimento di attività estranea non occasionale occorre un progetto definito.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 4098 del 15.10.2009 che ha  respinto  l’opposizione della società all’ordinanza - ingiunzione con cui la D.P.L. di Milano addebitava le sanzioni amministrative irrogate  a seguito del disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro a progetto, considerati, invece quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Se manca il progetto o il contenuto dello stesso, il rapporto si risolve in una generica messa a disposizione delle energie lavorative a favore della società committente, e questo deve essere considerato fin dall’inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo quanto  previsto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per mancata individuazione del progetto si  intende sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta a quanto previsto nel contratto.

 

 
10/11/2009 - RIPOSI AL PADRE
Categoria: Lavoro e Previdenza

RIPOSI AL PADRE ANCHE SE MADRE CASALINGA.

Cambio di rotto dell’Inps nel riconoscimento dei riposi giornalieri al padre lavoratore nelle ipotesi in cui la madre non ne possa beneficiare perchè casalinga. Con al Circolare 15 ottobre 2009 n. 112 l’Istituto ammette la fruizione dei riposi giornalieri per il padre lavoratore qualora la madre casalinga sia impegnata in latre attività che impediscano la cura del figlio.
Tra le cause di impedimento la necessità della madre di sottoporsi a visite mediche, di partecipare a pubblici concorsi, o altre situazioni analoghe, comunque tutte ipotesi oggettivamente dimostrabili e pertanto documentabili.

 
29/10/2009 - RINNOVI CONTRATTUALI OTTOBRE
Categoria: Lavoro e Previdenza

Scadenzario contrattuale: minimi e rinnovi in vigore da ottobre 2009
breve sintesi dei nuovi minimi contrattuali da corrispondere in ottobre 2009 (Angelo Facchini)

 
ABBIGLIAMENTO (Confindustria) accordo 11 giugno 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
8   1.784,84
7   1.691,60
6   1.581,27
5   1.479,17
4   1.400,08
3S   1.369,80
3    1.340,22
2S   1.305,06
2   1.274,90
1   1.056,73
VV.PP. 1^  1.509,05
VV.PP. 2^  1.423,88

ALIMENTARI (Confindustria) accordo 22 settembre 2009
Il 22 settembre 2009 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl 21 luglio 2007 per i dipendenti dell’industria alimentare, scaduto il 31 maggio 2009. Si riporta la tabella con i nuovi minimi retributivi diffusi con l’ipotesi di accordo:

Livelli  Minimi 01/10/2009 Minimi 01/04/2010 Minimi 01/04/2011 Minimi 01/06/2012
1S      1.786,12                   1.857,63                   1.905,31                  1.948,22
1        1.553,14                    1.615,33                   1.656,79                  1.694,10
2         1.281,37                   1.332,67                   1.366,88                  1.397,66
3A       1.126,05                   1.171,14                   1.201,20                  1.228,25
3         1.009,56                    1.049,98                   1.076,93                  1.101,18
4              931,88                      969,20                      994,07                   1.016,46
5              854,24                       888,45                     911,25                      931,77
6              776,59                      807,68                      828,41                       847,07
 
Viaggiatori e piazzisti
I  1.281,37     1.332,67      1.366,88         1.397,66
II  1.009,56     1.049,98         1.076,93           1.101,18


A copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° giugno 2009 - 30 settembre 2009) deve essere corrisposto, a tutti i dipendenti in forza alla data di stipula del nuovo accordo, un importo forfettario a titolo di una tantum, non riparametrato, di euro 227,20 lordi da erogare con la retribuzione del mese di ottobre 2009. Il suddetto importo è soggetto a riproporzionamento in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato.

ANFAS accordo 9 marzo 2009
Con la retribuzione di ottobre, al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2009, è  corrisposto il saldo della quota di arretrato riferita all’anno 2008 (euro 350,00).
CALZATURIERI (Confindustria) accordo 2 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:

Livelli  Minimi retributivi
 
8  1.795,00
7  1.668,00
6  1.532,00
5  1.456,50
4  1.400,00
3S  1.370,00
3  1.340,50
2S  1.305,00
2  1.274,50
1  1.056,50

CALZATURIERI (Confapi) accordo 10 ottobre 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli  Minimi retributivi
8  1.799,56
7  1.673,24
6  1.535,73
5  1.461,51
4  1.401,85
3bis  1.371,29
3  1.341,24
2bis  1.305,57
2  1.274,50
1  1.058,81
 

CASSE RURALI E ARTIGIANE accordo 21 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
Quadri Dir. 4^    3.858,93
Quadri Dir. 3^    3.268,77
Quadri Dir. 2^    2.917,97
Quadri Dir. 1^    2.745,04
3^ Area profess. 4^  2.407,33
3^ Area profess. 3^  2.239,30
3^ Area profess. 2^  2.113,08
3^ Area profess. 1^  2.003,24
2^ Area profess. 2^  1.881,93
2^ Area profess. 1^  1.760,62
1^ Area prof. unico liv. 1.639,31

DIRIGENTI CASSE RURALI E ARTIGIANE Ccnl 24 luglio 2008
Dal 1° ottobre 2009 il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a euro 63.879,92. A decorrere dalla medesima data, gli aumenti retributivi sono pari ai seguenti importi:
Stipendio   4.913,84
Scatto di anzianità     97,33
Ex ristrutt. tabellare      14,60
 

CHIMICI FARMACEUTICI (Confindustria) accordo 6 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
A1   1.909,52
A2   1.909,52
A3   1.909,52
B1   1.753,22
B2   1.753,22
C1   1.603,25
C2   1.603,25
D1   1.474,03
D2   1.474,03
D3    1.474,03
E1   1.332,87
E2   1.332,87
E3   1.332,87
E4   1.332,87
F   1.300,46

Abrasivi
Livelli   Minimi retributivi
A1   1.811,51
B1   1.677,38
B2   1.677,38
C1   1.473,05
C2   1.473,05
C3   1.473,05
D1   1.330,44
D2   1.330,44
D3   1.330,44
E1   1.249,79
E2   1.249,79
E3   1.249,79
F   1.227,78
 
Fibre chimiche

Livelli   Minimi retributivi
A1   1.899,52
A2   1.899,52
A3    1.899,52
B1   1.738,22
B2   1.738,22
C1   1.600,25
C2   1.600,25
D1   1.461,03
D2   1.461,03
D3   1.461,03
E1   1.322,87
E2   1.322,87
E3   1.322,87
E4   1.322,87
F   1.291,46

Lubrificanti e gpl
Livelli   Minimi retributivi
Q1   2.409,00
Q2   2.200,00
A   2.124,00
B   1.972,00
C   1.803,00
D   1.689,00
E   1.581,00
F   1.491,00
G   1.470,00
H   1.379,00
I   1.269,00
 
COIBENTI (Confindustria) accordo 18 febbraio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
A   1.876,74
C   1.656,14
D   1.554,23
E   1.430,14
F   1.357,75
G   1.302,11
1   1.209,67

CREDITO accordo 18 dicembre 2007
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
Quadri Dir. 4  3.858,94
Quadri Dir. 3  3.268,79
Quadri Dir. 2  2.917,98
Quadri Dir. 1  2.745,03
3 – 4   2.407,33
3 – 3   2.239,30
3 – 2   2.113,07
3 – 1   2.003,24
2 – 3   1.881,93
2 – 2    1.809,47
2 – 1    1.760,62
1 Guardia nott.  1.683,57
1 Ausiliari  1.639,31
 

DIRIGENTI CREDITO Ccnl 10 gennaio 2008
Dal 1° ottobre 2009 il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a euro 63.879,92. A decorrere dalla medesima data, gli aumenti retributivi sono pari ai seguenti importi:
Stipendio   4.913,84
Scatto di anzianità    97,33
Ex ristrutt. tabellare    14,60
 
GOMMA E PLASTICA (Confindustria) accordo 4 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
Q   1.234,11
A   1.132,23
B   1.034,23
C   1.017,44
D   1.000,67
E     937,65
F     897,24
G      814,98
H     763,33
I        654,86

GOMMA E PLASTICA (Confapi) accordo 5 marzo 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
Q   1.386,50
8   1.321,84
7   1.183,87
6   1.028,41
5     934,04
4     866,18
3      822,77
2       783,39
1      680,88

Orafi e argentieri (Confindustria) accordo 21 aprile 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
7   1.826,76
6   1.683,24
5S   1.565,68
5   1.470,81
4   1.379,61
3   1.326,91
2   1.210,49
1   1.107,38

Pelli e cuoio (Confapi) accordo 10 ottobre 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
6   1.696,87
5   1.533,36
4S   1.434,75
4   1.401,34
3   1.344,87
2   1.278,33
1   1.058,71

Tessili (Confindustria) accordo 9 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
8   1.784,84
7   1.691,60
6   1.581,27
5   1.479,17
4   1.400,08
3S   1.369,80
3   1.340,22
2S   1.305,06
2   1.274,90
1   1.056,73
VV.PP. 1^  1.509,05
VV.PP. 2^  1.423,88

Tessili (Confapi) accordo 8 luglio 2008
Nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori delle Aziende terziste del Mezzogiorno dal 1° ottobre 2009:
Livelli   Minimi retributivi
8   1.789,37
7   1.696,87
6   1.584,95
5   1.483,84
4   1.401,67
3bis   1.371,29
3   1.340,93
2Bis   1.305,54
2   1.274,56
1   1.058,44

 
29/10/2009 - DIMISSIONI COLF
Categoria: Lavoro e Previdenza

Dimissioni colf con onere della prova in capo al datore di lavoro

Ricade sul datore l’onere di dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21311  del 06.10.2009 ha stabilito che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare  di avere corrisposto alla lavoratrice i ratei maturati della tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, il compenso per il lavoro nei giorni festivi infrasettimanali ritenuto espletato per la continuità del rapporto durante la settimana, la fruizione delle ferie maturate nel periodo e, in mancanza, il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Per il  criterio di ripartizione dell’onere della prova, incombe al lavoratore soltanto la dimostrazione della cessazione del rapporto lavorativo e ricade invece sul datore di lavoro che le eccepisce, la dimostrazione che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore.

 

 
23/10/2009 - LICENZIAMENTO VALIDO ANCHE CON IL CONSENSO TACITO
Categoria: Lavoro e Previdenza

IL CONSENSO DELLE PARTI, ANCHE SE NON ESPLICITO, ANNULLA IL CONTRATTO.

Con due significative pronunce in tema di illegittimità del termine del contratto di lavoro,  la Corte d’appello di Potenza ha stabilito che il rapporto cessa comunque se risulta, anche in maniera tacita, il mutuo consenso delle parti.
Il fatto. La vicenda trae origine da rapporti di lavoro a termine con le Poste Italiane Spa, ove era risultata pacifica l’illegittima apposizione del termine al contratto. Nonostante tale circostanza, all’atto della scadenza del termine i prestatori accettavano la cessazione del rapporto, senza eccepire alcunché, e anzi incassando il Tfr ed evitando inizialmente di intentare causa all’azienda, sebbene molti colleghi l’avessero fatto. A seguito del successo dell’iniziativa giudiziaria di questi ultimi, i lavoratori proponevano a loro volta azione giurisdizionale per vedere riconosciuta l’illegittimità del termine e, conseguentemente, la nullità dello stesso con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguenze della violazione. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’illegittimità del termine produce la nullità dello stesso termine, il quale si considera non apposto; da tale impostazione deriva la configurazione di un contratto a tempo indeterminato. L’illegittimità del termine non causa, come sostiene altra giurisprudenza, la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1419, comma 1, del Cc, la cui applicazione consentirebbe al datore di lavoro di eliminare retroattivamente il proprio vincolo contrattuale, giacché in tal modo si penalizzerebbe oltremodo il lavoratore che ha subito l’iniziativa datoriale del termine illegittimo. Pertanto, l’illegittimità del termine, ad esempio perché non sussistono le causali di cui all’articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001 («È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro») determina l’invalidità della stipula del contratto limitatamente alla parte relativa al limite temporale, e “trasforma” il rapporto a tempo indeterminato.
Motivazione della Corte. La Corte d’appello, nel caso specifico, non limita la propria analisi alle acquisizioni pretorie in materia di illegittimità del termine, ma approfondisce i rapporti tra tale patologia e correttezza comportamentale delle parti. Il Collegio afferma che nel caso di rapporto di lavoro sottoposto a un termine illegittimo, in quanto tale nullo, si realizza comunque la sua cessazione, per mutuo consenso (articolo 1372 del Cc), anche in seguito a semplici comportamenti adottati dalle parti di per sé incompatibili con la volontà di proseguire nel rapporto. Tali comportamenti, sostiene il giudice, anche per il lasso di tempo trascorso costituiscono prove tangibili di disinteresse e acquiescenza alla situazione verificatasi, nonostante la sua intrinseca illegittimità. Così nel caso della cessazione dei rapporti di lavoro a termine con le Poste Italiane Spa costituiscono comportamenti che depongono in tal senso, a fronte del pacifico giudizio di illegittimità del termine apposto a tali rapporti, l’accettazione del Tfr senza riserve, la prestazione di altra attività lavorativa, l’accettazione incondizionata della avvenuta cessazione del rapporto, l’omessa iniziativa anche stragiudiziale e informale volta a far valere l’illegittimità del termine nonché, non da ultimo, il considerevole lasso di tempo trascorso tra la cessazione e l’azione intrapresa. Il giudice sofferma l’attenzione su quest’ultimo punto: il lasso cronologico trascorso consentiva in teoria l’esercizio dell’azione giurisdizionale, poiché non era ancora scaduto il relativo termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, osserva il Collegio, la disciplina della prescrizione non autorizza a prescindere dall’obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede ex articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Nella fattispecie, il tempo trascorso, in assenza di qualsivoglia manifestazione contraria, ha fatto nascere nel datore di lavoro la legittima convinzione, scaturita dall’affidamento sull’altrui buona fede, che il rapporto era risolto incontestabilmente per entrambi, indipendentemente, quindi, dall’effettivo decorso della prescrizione. Pertanto, l’organo giudicante ritiene sciolto il vincolo contrattuale per il comportamento concludente del lavoratore; altrimenti opinando, il datore di lavoro resterebbe esposto sine die, seppur nell’ambito temporale della prescrizione, alla pretesa del prestatore di essere riammesso al lavoro.

 
23/10/2009 - LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO
Categoria: Lavoro e Previdenza

Licenziamenti - Individuali - Per scarso rendimento - Legittimità - Presupposti - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto

Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l’onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 4 e 41 della Costituzione - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell’incidenza dell’organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali. – Sezione lavoro, sentenza 17 settembre 2009 n. 20050.

 
23/10/2009 - MALATTIA IRREPERIBILITA’ AL CONTROLLO
Categoria: Lavoro e Previdenza

Certificato medico: Se manca indirizzo si perde la prestazione previdenziale

L’INPS precisa la sanzione da applicare nel caso di irreperibilità a visita di controllo del lavoratore in malattia.
L’Inps con  il messaggio n. 22747  del 09.10.2009, è intervenuta sulla normativa finora poco chiara  giacché indica come conseguenza la perdita dell’indennità di malattia finché non venga segnalato l’indirizzo mancante o incompleto o inesatto, senza specificare da quando vada applicata tale sanzione.
Si è verificato  che alcune sedi hanno sanzionato l’intero evento di malattia,  altre sedi ancora   applicano la sanzione solo sul singolo certificato oggetto di visita di controllo.
Secondo quanto stabilito  dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’indicazione dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo.
Quindi,  la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell’indirizzo purché tale da impedire il reperimento del lavoratore  comporta la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.
(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 21.10.2009)

 
15/10/2009 - ISPEZIONI SUL LAVORO
Categoria: Lavoro e Previdenza

Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato, in data 18 settembre 2008, una direttiva sui servizi ispettivi e l’attività di vigilanza.
L’obiettivo principale è quello di diffondere, al personale ispettivo proprio e degli istituti previdenziali, una cultura diversa dell’ispezione, intesa essenzialmente a prevenire gli abusi e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale, abbandonando, per contro, ogni impostazione di carattere puramente formale e burocratica, che intralci l’efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora.
NUOVO RUOLO
Attività di affiancamento. In quest’ottica, il personale ispettivo dovrà affiancare alla propria attività di vigilanza e di verifica anche le attività di prevenzione, promozione e informazione previste dal decreto legislativo 124/2004, facendo in modo che alla repressione delle violazioni di legge si aggiungano anche compiti consultivi.
In pratica, viene prevista la costruzione di una nuova e innovativa policy per l’ispezione sul lavoro, dove i dirigenti della direzioni provinciali del lavoro dovranno, attraverso la raccolta e l’analisi degli elementi di valutazione utili, acquisire la migliore conoscenza dei problemi delle singole realtà aziendali e territoriali.
MODALITÀ DI INTERVENTO
Richiesta. La direttiva prende in esame anche l’iter ispettivo, a partire dalle richieste di intervento (denunce) che pervengono agli organi di vigilanza.
Le richieste anonime, in qualunque forma presentate, non dovranno essere più considerare; fatte salve solo quelle eccezioni in cui emerga evidente la gravità e l’attendibilità dei fatti denunciati.
Al ricevimento della richiesta di intervento dovrà essere data piena e totale attuazione all’istituto della conciliazione monocratica preventiva - previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 124/2004 - al fine di risolvere l’eventuale contenzioso celermente e rendendo operative le forze ispettive per quelle richieste caratterizzate dalla denuncia di gravi irregolarità, come quelle di natura penale o quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio.
L’indirizzo ministeriale va ben oltre, precisando che la richiesta di intervento non necessariamente comporta, per l’amministrazione, l’obbligo di procedere alla verifica ispettiva - a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale - e vi può essere la possibilità, in caso di mancanza di oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della impossibilità di provare quanto denunciato, dell’archiviazione della stessa ove non pervengano all’ufficio nuovi elementi richiesti al denunciante.
Programmazione. Gli accessi dovranno essere programmati e volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso.
Anche in questo caso, l’atteggiamento degli ispettori dovrà cambiare radicalmente sia nei confronti del lavoratore denunciante che del datore di lavoro. Nel primo confronto, vi dovrà essere un atteggiamento di collaborazione costruttiva. Sarà l’ispettore che dovrà chiedere aiuto al lavoratore e non viceversa, instaurando un clima psicologico positivo e collaborativo che consenta al lavoratore di sentirsi al sicuro e non in soggezione.
PRIMO ACCESSO
Rilievo probatorio. La puntuale compilazione del verbale di primo accesso sarà fondamentale per il prosieguo delle indagini ispettive. Dovrà essere rilasciato in originale all’ispezionato, avendo cura di indicare le circostanze oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro, ai luoghi di lavoro e alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori stessi.
Particolare rilievo probatorio acquista l’esatta identificazione dei lavoratori, la puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dagli stessi individuati all’atto dell’accesso ispettivo. Solo fornendo l’esatta indicazione dei sopraindicati dati, l’amministrazione potrà difendere l’esito degli accertamenti ispettivi.
Sempre nel verbale di primo accesso dovranno essere indicate le richieste documentali fatte dagli ispettori al datore di lavoro o al consulente abilitato e dovrà essere presente la riserva espressa di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, eventualmente riscontrati, al temine degli accertamenti e previa diffida obbligatoria ove prevista.
A tale scopo, sarà compito della direzione generale per l’attività ispettiva di provvedere a redigere il verbale di accertamento e notificazione che valga su tutto il territorio nazionale e che contenga gli esiti dell’accertamento e le violazioni commesse, con le relative modalità di adempimento.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Ipotesi. Quanto alla sospensione dell’attività, la discrezionalità dell’ispettore all’adozione del provvedimento, dovrà limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo. Con la nota prot. 25/SEGR/13270 del 2 ottobre 2008, il ministero del Lavoro ha chiarito che la direttiva è immediatamente escutiva. La sospensione dell’attività avrà decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata.
Inoltre, nelle cosiddette micro-imprese non si applicherà la percentuale di lavoratori in nero contenuta nel decreto legislativo 81/2008 (articolo 14) e, quindi, la sospensione dell’attività, qualora si trovi all’interno un solo dipendente irregolarmente occupato. Secondo la Commissione europea raccomandazione 2003/361CE: "Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro".
In quest’ottica, l’intervento ispettivo dovrà far conto non soltanto della tutela del prestatore di lavoro ma anche della leale concorrenza tra le imprese che si coniuga con la puntuale repressione degli illeciti ma anche con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una diffusa cultura della legalità.
Proprio la legge 133/2008, di conversione del decreto legge 112/2008, ha evidenziato la necessità di accertare prevalentemente le violazioni di natura sostanziale.

 
15/10/2009 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
Categoria: Lavoro e Previdenza

Modificata la disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale

Il provvedimento di sospensione può essere revocato dal Ministero.
La disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale, conseguente all’occupazione di lavoratori in nero o occupati in condizioni di pericolo, dapprima contenuta nell’art. 36bis del D.L. 223/2006 e nell’art. 2 della Legge 123/2007, e successivamente modificata e trasfusa nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, è stata ulteriormente corretta dall’art. 11 del D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore in data 20/8/2009.
Lo ha precisato un documento pubblicato nel mese di ottobre 2009 dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.
La sospensione dell’attività
Tale documento, rimarca che la nuova formulazione dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavor, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il documento poi evidenzia che in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle individuate nell’Allegato I e, cioè:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza;
- mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione;
- mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno;
- lavori in prossimità di linee elettriche;
- presenza di conduttori nudi in tensione;
- mancanza di protezione contro i contatti elettrici diretti ed indiretti;
- mancanza del certificato di prevenzione incendi;
- mancanza di mezzi per l’estinzione di incendi;
- mancata notifica all’organo di vigilanza, prima dell’inizio, dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Revoca del provvedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione può, quindi, essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali:
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500.
Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Infine, il documento della Fondazione studi avverte che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione viene punito con l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400, euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Il provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoro irregolare, non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

 
08/10/2009 - FRINGE BENEFIT
Categoria: Lavoro e Previdenza

Il bonus affitto va prima tassato dal Datore di lavoro e poi dichiarato dal lavoratore

Se il lavoratore non ha dichiarato talune componenti di reddito soggette a ritenute il fisco può emettere nei suoi confronti l’avviso di accertamento, tuttavia si deve limitare a richiedere la sola imposta dovuta senza applicare, quindi, le relative sanzioni pecuniarie.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20631 del 25.09.2009, la quale ha messo in risalto la circostanza che il lavoratore non può essere sanzionato se non ha colpe.
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che il bonus affitto concesso al lavoratore si tassa e va dichiarato e che esclusi da imposizione solo il recupero delle spese di viaggio e trasporto.
La circostanza che risulti, in prima battuta, il datore di lavoro (quale sostituto d’imposta), ha osservato la Cassazione, non impedisce che l’avviso di accertamento sia emesso a carico del lavoratore che ha omesso di dichiarare alcune componenti di reddito soggette a ritenute.
Tuttavia, in tali circostanza il giudice di merito non deve applicare le sanzioni senza verificare almeno la sussistenza della colpa.

 

 
24/09/2009 - INPS
Categoria: Lavoro e Previdenza

L’INPS PROCEDE A RECUPERARE LE DETRAZIONI SE MANCA LA DICHIARAZIONE

L’INPS ha comunicato che con la rata di ottobre procederà con le operazioni di recupero delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni non giustificate dall’apposito modello Detr.
Infatti, dal 01.01.2008 la richiesta per ottenere le detrazioni deve essere presentata annualmente al proprio sostituto d’imposta.
Per tale finalità, nello scorso mese di febbraio 2009, l’Istituto previdenziale ha infatti inviato il modello in oggetto a tutti i pensionati invitando i destinatari a restituirlo entro il 30.06.2009.
Adesso l’INPS, dopo avere effettuato le opportune verifiche, procederà con il recupero delle detrazioni concesse che non trovano giustificazione causa mancanza di apposita dichiarazione.
Resta la possibilità per il contribuente di potere richiedere tali detrazioni, in presenza dei necessari requisiti, entro il periodo delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

 
24/09/2009 - DIRITTO DEL LAVORO
Categoria: Lavoro e Previdenza

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO

La prescrizione comporta l’estinzione dei diritti del lavoratore che rimanga inerte per il periodo determinato dalla legge (prescrizione estintiva ex art. 2934 e ss. c.c.).
Il termine di prescrizione estintiva ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), tuttavia, alcuni importanti diritti del lavoratore sono sottoposti a prescrizione più breve.
Come nel caso dei crediti retributivi corrisposti con cadenza periodica, i quali si prescrivono nel termine di cinque anni.
Lo ha precisato la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 7 del 22.09.2009.
In giurisprudenza viene ritenuto che il lavoratore potrebbe non esercitare il proprio diritto per il timore reverenziale nutrito nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, è stato differito l’inizio della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha delimitato l’ambito di applicazione del predetto principio.
La Corte Costituzionale ha escluso che tale principio riguardi i diritti del lavoratore di natura diversa dalla retribuzione.
In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità che sussiste ogni qualvolta il rapporto è regolato da una disciplina che subordina la legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e affidi al giudice il sindacato su tali circostanze nonché la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo.
In conclusione, per i lavoratori assistiti dalla stabilità reale la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, a partire dal momento in cui matura ogni singolo diritto (di solito mese per mese, con la percezione della retribuzione in busta paga).
Invece, per i lavoratori non assistiti dalla stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine del rapporto, a partire dalla quale i lavoratori hanno cinque anni per rivendicare i crediti relativi all’intera vita professionale intercorsa con il datore di lavoro.
Prescrizione nei rapporti precari
In tali casi, la giurisprudenza ritiene che la situazione psicologica di timore del lavoratore cessi soltanto nel momento in cui è stata giudizialmente accertata l’esistenza di un rapporto stabile.
In caso di successione di contratti a termine la prescrizione non decorre se i singoli contratti o la successione sono illegittimi, trattandosi di un unico contratto a tempo indeterminato di fatto instabile, mentre può decorrere in relazione a ciascun contratto se i singoli contratti e la serie sono legittimi.
Onere della prova
Spetta al datore di lavoro, che eccepisce la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, l’onere di provare la stabilità del rapporto stesso.

 

 
15/09/2009 - RINNOVI CONTRATTUALI
Categoria: Lavoro e Previdenza

RINNOVI CONTRATTUALI
Settore artigiano - accordo per il nuovo modello contrattuale.

Nuove regole contrattuali per i lavoratori artigiani. I sindacati di categoria - Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cisl e Uil (la Cgil non ha firmato) hanno siglato il 23 luglio 2009 un accordo interconfederale per l’attuazione dell’intesa 21 novembre 2008 e dell’intesa 22 gennaio 2009 sul nuovo modello contrattuale. Vengono così superate le regole del protocollo della politica dei redditi del 23 luglio 1993.
In breve:
Minimi retributivi
L’accordo, tenendo conto del nuovo indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (Ipca) depurato dalla dinamica dei beni energetici importati, sostitutivo della vecchia inflazione programmata, prevede per il 2009 è un incremento dell’1,5% dei minimi retributivi; l’erogazione è stabilita dal 1° gennaio 2010. Il recupero di eventuali scostamenti tra l’inflazione reale e quella prevista, verrà effettuato nel triennio.
Una tantum
Il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 verrà coperto da un importo forfetario di 115 euro erogati in due tranche:
1)    60 euro con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009;
2)    55 euro con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.
Per gli apprendisti, rispettando le tranche stabilite come sopra, l’importo è ridotto a  80 euro.
Confermata l’eliminazione dell’indennità di vacanza contrattuale.
Prestazioni della bilateralità
In considerazione della specificità del settore artigiano, viene dato nuovo impulso alle prestazioni della bilateralità, prevedendone il diritto generalizzato per i lavoratori per via contrattuale dal 1° luglio 2010.
Assistenza sanitaria integrativa
Al via anche la costituzione di un fondo sanitario integrativo dal 1° gennaio 2010. Accorpamenti contrattuali
Le aree contrattuali sono ridotte  9 (prima erano 16). Il rinnovo del CCNL artigianato avverrà a breve: entro il 31 ottobre 2009 inizieranno le trattative; il termine per la presentazione delle piattaforme è fissato al 30 settembre 2009.

 

 
15/09/2009 - SANATORIA COLF E BADANTI
Categoria: Lavoro e Previdenza

LA SANATORIA PER COLF E BADANTI 
vademecum operativo e adempimenti normativi.
 
E’ stata la novità dell’estate, ha tenuto banco sui giornali e nei telegiornali, parliamo di sanatoria colf e badanti. L’operazione è legiferata dal DL 78/2009 convertito in Legge 102 dello Stato, riguarda i lavoratori a nero che lavorano in Italia da almeno 3 mesi prima del 30 giugno 2009. E’ cominciata con il versamento forfait di agosto, continua con la presentazione delle domande: i termini sono stati aperti il 1° settembre e si chiuderanno il 30 c.m.
Uno degli aspetti più significativi della sanatoria è la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il comma 8 dell’articolo 1-ter stabilisce, infatti, la sospensione di detti procedimenti dal 5 agosto 2009 fino alla conclusione del procedimento. La procedura si completa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, il rilascio del permesso di soggiorno, che comportano, per tutte le parti in causa, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni in materia di soggiorno e lavoro irregolare, anche se di natura previdenziale, assistenziale, fiscale, finanziario.
La circolare 7 agosto 2009, n. 10 del Ministero dell’interno e Ministero del lavoro
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere alla sanatoria i seguenti datori di lavoro:
§        cittadino italiano;
§        cittadino di un Paese appartenente all’Unione Europea;
§        cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del Testo unico per l’Immigrazione (permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (Dlgs n. 30/2007).
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda. Và trasmessa dal 1° al 30 settembre 2009; non sono state fissate quote massime di ammissione delle domande, si può presentare per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti).
Lavoro di sostegno al bisogno familiare
Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, è possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare ed è necessaria, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008) non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all’attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.
Assistenza a persone affette da patologie o handicap
Per l’assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, è possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, pena l’inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell’autosufficienza della persona per cui si richiede l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Non è, invece, necessario produrre una nuova certificazione medica di quei cittadini per i quali viene richiesta l’assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi: è sufficiente esibire la documentazione relativa  all’accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito. Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell’attività di assistenza.
CONTRIBUTO FORFETARIO
Il contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere stato versato nei termini previsti a mezzo F24 versamenti con elementi identificativi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o con modalità online.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il datore di lavoro deve presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la PrefetturaUTG competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell’interno
www.interno.it . La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all’indirizzo di posta elettronica associato all’utente che ha effettuato la richiesta. Ai fini di garantire la trasmissione esclusivamente su connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile all’interno del sito web nell’area elenco domande inviate. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione. La ricevuta ha codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione.
SPORTELLO UNICO
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno a partire dal 10 ottobre 2009 secondo l’ordine cronologico di ricezione; verrà, quindi, verificato il rispetto della normativa, diversamente le domande saranno considerate irricevibili. Al riguardo, si precisa che sarà controllato il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale. Verrà, altresì, acquisito dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario; solo dopo saranno convocate le parti per gli ulteriori adempimenti:
1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona;
3) verifica della sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di sostegno al bisogno familiare;
4) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro;
5) verifica del codice identificativo della marca da bollo.
Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale. Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, si procederà al rigetto dell’istanza. Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Nel caso, invece, di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione. Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul territorio nazionale, il procedimento non prevede l’invio del nulla osta al Mae per il rilascio del visto di ingresso. Comunque, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale. A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i flussi di ingresso, le verifiche di competenza della Direzione provinciale del lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall’interessato, saranno effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli Sportelli Unici; inoltre, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l’attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal Dpr n. 445/2000.
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, ai sensi dei Dpcm 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale. Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure in occasione della presentazione delle domande ai sensi dei Dpcm 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell’esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace e rapido possibile all’emersione del rapporto di lavoro irregolare.
SOSPENSIONE DEI PROCEDEIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI
Secondo quanto stabilito dall’art. 1ter, comma 8, della legge in oggetto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del Tu per l’Immigrazione) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testé richiamate. Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell’art. 1ter della legge in oggetto.
LE FALSE DICHIARAZIONI
Chiunque presenti nell’ambito della procedura di emersione in questione false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28.12.2000, n. 445, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti, oppure mediante l’utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.
 

 
09/09/2009 - FAVOR REI PER LAVORO IRREGOLARE
Categoria: Lavoro e Previdenza

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del "favor rei" per le sanzioni da lavoro irregolare

Come noto, rilevanti modifiche sono state apportate alla disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. In particolare il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato le modalità di commisurazione della sanzione.
Come noto l’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. In particolare il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato, a fronte della Corte Cost. sent. n. 144 del 2005, le modalità di commisurazione della sanzione.
Se nel sistema previgente era prevista la sanzione “dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, dal 12 agosto 2006 la stessa deve essere calcolata “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” (art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002).
L’aver chiarito, altresì, che l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (ad eccezione della preventiva notifica dell’atto di contestazione) comporta l’applicabilità del principio del favor rei (art. 3, comma 3, del Dlgs 472/97) ovvero la necessità di applicare la sanzione che, in concreto, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore con eventuale rideterminazione di quella già irrogata, con l’unico limite dell’intervenuta definitività dell’atto.
Con la recente Risoluzione n. 211 del 11/08/2009 l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento (cfr il punto 4 della Circolare n. 56 del 2008) fornendo chiarimenti circa le modalità da seguire in sede di determinazione della sanzione in applicazione del principio del favor rei. Istruzioni da ritenersi valide per i provvedimenti sanzionatori non ancora irrogati  e per quelli in contenzioso.
A differenza di quanto previsto nella norma previgente, il sistema vigente prevede quindi che, oltre alla sanzione variabile, la maggiorazione venga commisurata alle giornate di lavoro effettivo. Gli uffici dovranno procedere ad una valutazione delle due normative applicabili al caso concreto con riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale e “tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio”.
In particolare possono distinguersi due situazioni:
-l’atto di irrogazione sanzioni non è stato ancora emanato.
In tal caso, sulla base della constatazione che la disposizione attualmente in vigore pone a carico dell’amministrazione la prova della quantificazione delle giornate lavorative, l’ufficio dovrà applicare l’importo minore tra quelli risultanti confrontando l’applicazione della normativa vigente sino all’11 agosto 2006 e quella attuale, avendo cura per quest’ultima di effettuare il calcolo sulla base dei giorni (o del singolo giorno) risultanti dal verbale.
-L’atto di irrogazione sanzioni non è ancora definitivo.
L’ufficio dovrà calcolare la sanzione risultante dall’applicazione della normativa vigente, tenendo conto tuttavia, nell’individuazione delle giornate di lavoro effettivo cui commisurare la maggiorazione, di quanto eventualmente provato dal datore di lavoro. Quando la prova documentale fornita da quest’ultimo non sia contrastabile da parte dell’ufficio, tale periodo diventa, infatti, parametro di commisurazione della sanzione.

 

 
01/09/2009 - REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI
Categoria: Lavoro e Previdenza
Regolarizzazione colf e badanti.
Modello F24 disponibile su richiesta anche in formato cartaceo. L’Agenzia delle Entrate, l’Inps, le banche, le poste e le società del gruppo Equitalia, d’intesa con il Ministero dell’Interno, mettono a disposizione le proprie reti di sportelli per rendere più semplice il pagamento del contributo per l’emersione dal lavoro nero di colf e badanti. In particolare, in base a quanto contenuto nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27.08.2009, coloro che non hanno dimestichezza con Internet potranno richiedere in formato cartaceo il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” che deve essere compilato per il pagamento del contributo di 500 euro per ogni lavoratore che svolge attività di assistenza alla persona e lavoro domestico. Il modulo per il versamento è comunque disponibile online e può essere scaricato dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it e www.inps.it. ove i contribuenti possono trovare anche istruzioni ed esempi utili per la compilazione. Peraltro, il pagamento del contributo, 500 euro per ogni lavoratore, può essere effettuato presentando il modello F24 in qualunque sportello bancario, postale e delle società del gruppo Equitalia o telematicamente utilizzando, esclusivamente, i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del modello F24 non comporta oneri a carico dei contribuenti. Inoltre, come stabilito dalla risoluzione n. 209 dell’11 agosto 2009, i codici da indicare per il pagamento sono RINT per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari, e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Nel nuovo campo “elementi identificativi” occorre, a seguire, riportare il codice fiscale del lavoratore o, se questo ne è sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità. I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione: - all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo; - allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale mediante apposita dichiarazione.
Lavoratori: Le norme riguardano personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di: - assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (badanti); ovvero, - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf). In caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti). Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato. Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità, il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli, che potrà essere presentato:
- attraverso il Contact Center al numero 803 164;
- attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi;
- agli sportelli dell’INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione. Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche. La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
- tipologia e modalità d’impiego;
- attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall’art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al DPR n. 394/1999;
- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);
- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.
Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione. Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.
 
29/07/2009 - ASSUNZIONI
Categoria: Lavoro e Previdenza
Assunzioni con fax se il consulente del lavoro é in ferie o ha lo studio chiuso
E’ quanto prevede la circolare n. 20/08 del Ministero del lavoro. Lo ha evidenziato il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nella nota del 15.07.2009 che ha ulteriormente specificato: “Gestione delle comunicazioni di assunzione nel periodo feriale. Con l’istituzione del Libro unico viene abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l’impresa che si è affidata a consulenti del lavoro si trovi nell’impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno. Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all’invio della comunicazione preventiva a mezzo fax e mediante il modello «UniUrg», abilitato alla nuova funzionalità (mentre prima era operativo oltanto per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali). In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà documentare agli ispettori l’affidamento degli adempimenti al professionista esterno e la chiusura dello studio, mentre per il professionista resta l’obbligo di inviare la Co nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dell’ufficio. Si tratta di un intervento richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e contenuto a pagina 15 della circolare n. 20/08”.
 
29/07/2009 - INPS DOPPIA ISCRIZIONE
Categoria: Lavoro e Previdenza
Doppia iscrizione alla gestione dei commercianti e alla gestione separata ?
E’ possibile la doppia iscrizione all’Inps ?. Sembra proprio di no, ciò almeno a seguito delle recenti sentenze di giurisprudenza, tra cui quella della Suprema Corte. Su altalex.com, nel notiziario del 27.07.2009, a tal fine, è stato precisato che: “In applicazione del comma 1 dell’art. 29, legge 160/1975, come sostituito dal comma 203 dell’art. 1, legge 662/1996, colui che nell’ambito di una S.r.l. svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza. E’ quanto stabilito dalla Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2009. I Supremi Giudici hanno precisato che nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’Inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”. (Corte di Cassazione, sentenza n. 4676 del 22.02.2009)
 
06/07/2009 - NOVITA’ FISCALI E DI LAVORO
Categoria: Lavoro e Previdenza
NUOVE NORME FISCALI E DI LAVORO: PUBBLICATO IN G.U. il DL 78/2009
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 150 del 01.07.2009, il Decreto Legge n. 78/2009, contenente, tra altri argomenti, varie misure di carattere fiscale. In tale Decreto si ricorda che sono comprese le seguenti novità:
- La revisione dei coefficienti d’ammortamento;
- modalità operative per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 10 mila euro annui;
- regole antiriciclaggio relative alle operazioni effettuate nei paradisi fiscali.
La "detassazione degli utili reinvestiti in macchinari" : Viene escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature, fatti dall’entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010. L’esclusione decorre dal periodo di imposta 2010. E’, quindi, tornato, sia pure con modifiche, il meccanismo agevolativo previsto, dalla legge 383/2001 (il beneficio era allora concesso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e si concretizzava nell’abbattimento del reddito di un importo pari al 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedeva la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti). Il bonus è collegato agli investimenti fatti in macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
Le compensazioni per i crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro : Queste le nuove regole illustrate in Dottrina:
- credito IVA annuale: la compensazione è ammessa solo con decorrenza dal giorno 16 del mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettivamente presentata la dichiarazione IVA annuale;
- credito IVA infrannuale: la compensazione è ammessa solo con decorrenza dal giorno 16 dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (modello TR);
- è necessaria l’apposizione sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito del visto di conformità da parte degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro;
- in alternativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti che firmano la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile disciplinato dall’art. 2409–bis del codice civile;
- la compensazione per importi superiori a 10.000 euro dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente, in relazione al modello F24, i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
- al fine di mitigare gli effetti della limitazione alla compensazione viene prevista la facoltà di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma;
- le sanzioni relative all’utilizzo in compensazione di crediti di imposta inesistenti non possono essere definite nella misura di un quarto;
- l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli per il visto dovrebbe comportare l’applicazione della sanzione da 258 a 2.582 euro;
- in caso di violazioni particolarmente gravi e ripetute, sarà effettuata un’ulteriore segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 02.07.2009 ha precisato che le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 del 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso. Compensazioni a maglie strette, appuntamento al 2010. La tempistica sull’entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d’importo minimo annuo per la sua applicazione (10.000 euro) e l’introduzione di specifiche modalità di trasmissione all’Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione. Misure queste il cui effetto è conseguentemente legato all’intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali. Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell’ambito dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.
Adeguamento agli studi di settore: L’Agenzia delle Entrate, con un secondo comunicato stampa del 02.07.2009, ha informato i contribuenti che è già rateizzabile il versamento Iva in scadenza il 6 luglio. Il decreto anticrisi del 1 luglio 2009 (art. 15, comma 6 del D.L. n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 del 1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo. In questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non dovranno essere fornite indicazioni circa l’eventuale rateazione.
Misure lavoro: Inoltre, il medesimo D.L. contiene una serie di interventi per incentivare i consumi e rilanciare l’economia, nonché per aiutare i lavoratori in difficoltà:
- la possibilità per le imprese di impiegare i loro lavoratori in cassa integrazione in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all’apprendimento;
- i lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione e a questo si aggiunge a carico dell’impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera;
- l’erogazione anticipata in un’unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego;
- l’aumento dal 60% all’80% del trattamento di integrazione salariale in caso di ricorso a contratti di solidarietà difensivi da parte di imprese rientranti nell’ambito della CIGS;
- l’assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito, per cui le imprese che assumono tali lavoratori hanno diritto a ottenere incentivi pari all’ammontare del sussidio non goduto del lavoratore assunto;
- la possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso i voucher.
(D.L. n. 78 del 01.07.2009, in G.U. n. 150 del 01.07.2009)
 
20/06/2009 - MATERNITA’
Categoria: Lavoro e Previdenza
Maternità
La nuova procedura per le dimissioni volontarie del lavoratore (madre o padre) in tema di tutela del lavoro e diritti dei lavoratori il Ministero del lavoro in una nota del 26 febbraio 2009 tratta in merito alle dimissioni della lavoratrice madre. Il Ministero del lavoro affronta il tema della tutela dei diritti dei lavoratori in merito al periodo di maternità, dalla data del concepimento fino al compimento dell’anno di età del bambino. In particolare, quando il lavoratore (madre o padre che sia) decide di dimettersi, si è voluto affinare gli strumenti di indagine per accertare la reale volontà del lavoratore nella decisione espressa (nota prot. 25/II/2840 del 26 febbraio 2009). Le dimissioni volontarie della lavoratrice/ore interessata dal periodo di maternità come sopra esposto, devono seguire un iter predeterminato. La procedura è prevista per contrastare il fenomeno dei licenziamenti mascherati da dimissioni forzate; al fine il Legislatore ha coinvolto le Direzioni provinciali del lavoro mediante un atto di convalida delle dimissioni. L’art. 55 del Dlgs n. 151/2001 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre durante il congedo di paternità, art. 54 del Dlgs n. 151/2001, sia tenuta a confermare le dimissioni rese al proprio datore alla presenza di un pubblico funzionario. Le dimissioni non convalidate presso le Direzioni provinciali del lavoro sono nulle e quindi prive di effetti. La nuova dichiarazione prevede l’utilizzo di una modulistica unificata contenente una serie di domande che approfondiscono sulla volontà della lavoratrice/ore a dimettersi, entrando anche nel merito della condizione familiare personale della richiedente.
In primis, la presenza fisica della lavoratrice/ore innanzi al funzionario è sempre richiesta, non sono previste sostituzioni o deleghe. Il modello è composto di due parti, la prima richiama le disposizioni normative a garanzia del posto di lavoro:
- divieto di licenziamento (art. 54 Tu sulla maternità);
- diritto al congedo anticipato (artt. 16 e 17);
- diritto al congedo parentale (art. 2);
- diritto ai riposi e ai permessi in caso di malattia o di handicap del minore (art. 39).
La seconda contiene:
- le indicazioni relative alla composizione del nucleo familiare, precisando se ha la possibilità di far affidamento sull’aiuto di una rete familiare o istituzionale (asili nido, ecc …) per la cura del bambino;

- le indicazioni relative alle dimensioni dell’azienda, numero di occupati, settore di appartenenza. 

E’, inoltre, richiesto di segnalare l’eventuale concessione da parte del datore di incentivi alle dimissioni, o di aver ricevuto dinieghi a precedenti richieste di part-time, o, ancora, alla concessione di un orario più flessibile, ovvero se le dimissioni sono conseguenza del passaggio ad altra azienda. Nella parte finale è presente l’ormai consueta richiesta del consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai fini statistici ed in forma anonima perché possano essere forniti alla consigliera di parità per promuovere la parità tra uomini e donne sui posti di lavoro

 
20/06/2009 - PERMESSI DI LAVORO
Categoria: Lavoro e Previdenza
PERMESSI DI LAVORO ELETTORALI.
 
Domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009 si svolgerà il referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni in materia elettorale, nonché l’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative tenutesi il 6 e 7 giugno scorsi. Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall’art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’articolo unico della Legge 29 gennaio 1992, n. 69. Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue. Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative. Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l’azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione. Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell’eventualità che l’azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l’equivalenza prevista dal legislatore, con l’alternativa di un riposo compensativo. Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge. Gli stessi rappresentanti di lista o dei comitati promotori, che non percepiscono il predetto compenso, tuttavia ricevono particolari gratificazioni nell’ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati. La legge non prevede a chi competa la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest’ultimo la facoltà di opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (riposi settimanali). Con riferimento all’ipotesi di coincidenza tra l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni ed il periodo relativamente al quale sono stati richiesti permessi per svolgere le funzioni presso gli uffici elettorali, la Confindustria, con nota del 27 maggio 2009, ha sottolineato che laddove la cassa integrazione sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non dovrebbe corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative, in quanto durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni le obbligazioni contrattuali sono sospese. I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all’azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vice-presidente. A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo.
 
13/06/2009 - INPS CONTRIBUTI 2009
Categoria: Lavoro e Previdenza
INPS E UNICO 2009: CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI, COMMERCIANTI E DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
L’INPS con la circolare n. 79 del 05.06.2009 ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
Termini e modalità di versamento. L’INPS, ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2009 nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24. I contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro il 16 giugno 2009 (saldo 2008 e primo acconto 2009) ed entro il 30 novembre 2009 (secondo acconto 2009). Il versamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2009, anziché entro il 16 giugno 2009, maggiorando l’importo dei contributi dovuti dello 0.40% a titolo di interessi. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo. Reddito imponibile. Riguardo all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, conseguiti nel 2008. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. In particolare, questi di seguito sono gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12]. Tali redditi devono essere integrati anche con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico S. C. (società di capitali). Reddito imponibile per i contribuenti minimi. Per i soggetti che, ai sensi di quanto dispone l’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1 gennaio 2008 possono usufruire del regime semplificato per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7. Rateizzazione. La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello UNICO 2009. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). Si fa presente che la rata con scadenza 16 agosto 2008 è spostata al 17 agosto in quanto il giorno 16 agosto cade di domenica. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2009. L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l’eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5% mensile, presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, l’INPS ha precisato quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio.
La quota parte dell’importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
Il quadro "RR" del modello UNICO 2009: Il quadro "RR" del modello "UNICO 2009 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2008, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I). I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si basano sulla circolare 13 del 28 gennaio 2009 per la determinazione della contribuzione dovuta mentre per la compilazione del quadro RR - sezione II devono di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2009. In particolare, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”. Compensazione: L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2009 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2008, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2008, se il credito emerge dalla dichiarazione 2009 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Andrà, quindi, indicato il periodo di riferimento (l’anno 2007 ovvero il 2008, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che si intende compensare.  
 
13/06/2009 - INPS
Categoria: Lavoro e Previdenza
INPS
Entra nella fase operativa il progetto Uniemens; ci si riferisce alla possibilità, che verrà data alle aziende, di trasmettere in un unico flusso i dati retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti.
A tal proposito, con il messaggio 25 maggio 2009 n. 11903, l’Inps ha illustrato le caratteristiche principali della nuova modalità di trasmissione dei dati citati. In particolare, con il mese di maggio si passa dalla fase progettuale a quella operativa. Lo scopo principale, come detto in precedenza è quello di unificare i flussi Emens e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. Tutto ciò porterà a dei sensibili vantaggi in termini di efficienza ed efficacia sia per le aziende che per l’Inps, che sono stati già dimostrati grazie ai flussi Emens.
In maniera analitica, con il sistema Emens, si è permesso ai lavoratori di avere i conti assicurativi individuali aggiornati con i dati dell’ultima busta paga; è da sottolineare però, che non tutte le aziende ancora, anche se in minima parte, si sono adeguate a tale obbligo di legge, con conseguenze deleterie per i lavoratori e con situazioni addirittura, quasi, assurde. Infatti, può capitare che un’azienda non paghi i contributi ma trasmetta i modelli Emens: in tal caso il lavoratore avrà il conto aggiornato; invece, in caso inverso, l’azienda paga i contributi ma non trasmette l’Emens, il lavoratore non ha il conto aggiornato.
Fra gli altri vantaggi dell’Emens, si è avuta la liquidazione delle pensioni che avviene in maniera tempestiva con le ultime retribuzioni percepite, senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte del datore di lavoro; lo stesso discorso, si può fare per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità e Cigs a pagamento diretto, che non hanno più la necessità di informazioni integrative da parte delle aziende. Fase transitoria. Per quanto concerne la prima fase, Uniemens aggregato, può essere attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali; infatti, è il software di controllo messo a disposizione dall’Inps che trasforma e unifica i flussi originari Emens e DM10 in un unico flusso Uniemens aggregato. In ogni caso, ancora in questa prima fase è sempre possibile gestire in maniera separata i dati retributivi e contributivi, generando distintamente i due flussi Uniemens che conterranno l’uno i soli dati retributivi (Emens), l’altro i soli dati contributivi (DM10).
Gli utenti interessati, potranno trovare e scaricare nell’area “Software” del sito internet dell’Iinps, il nuovo software di controllo Uniemens, con il relativo manuale operativo.
 
13/06/2009 - C.I.G.
Categoria: Lavoro e Previdenza
C.I.G.
In caso di orario ridotto l’erogazione si misura sul tempo di lavoro effettivo, i chiarimenti dell’Inps nel messaggio n. 13419/2009.
Con riferimento alla retribuzione oraria da prendere a riferimento in caso di richieste di integrazioni salariali presentate da aziende che praticano un orario inferiore a quello contrattualmente previsto e retribuito, l’Inps ha chiarito che le ore effettivamente integrabili siano esclusivamente quelle previste dall’orario di fatto praticato e che a quest’ultimo vada rapportata la retribuzione settimanale ai fini del calcolo della retribuzione oraria. Il chiarimento arriva a seguito della richiesta da parte di alcune aziende di integrare comunque le 40 ore contrattualmente previste, pur praticando di fatto un orario inferiore, al fine di mantenere il salario integrabile rapportato alla mensilizzazione effettivamente percepita
 
06/06/2009 - INDENNITA’ CO.CO.PRO.
Categoria: Lavoro e Previdenza
INPS: collaboratori a progetto – indennità una tantum

Per i collaboratori a progetto iscritti alla Gestione separata che hanno perduto il lavoro, viene prevista, per il 2009, la liquidazione di una indennità una tantum pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008; misura ridotta al 10% per il 2010 ed il 2011, commisurata al reddito da lavoro percepito. I requisiti sono: attività in regime di monocommittenza; per il 2009 si deve considerare il reddito 2008, compreso tra € 5.000 e € 13.819; per l’accredito contributivo nell’anno precedente, devono essere accreditati almeno 3 mesi e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi; per l’accredito contributivo nell’anno di riferimento, devono essere accreditati almeno 3 mesi. La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente. Nei casi in cui il lavoro è terminato il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009; per i fatti successivi la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell’evento. Deve anche essere allegata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure a partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale (circolare 74 del 26/05/2009).
 
06/06/2009 - DIRITTO ALLE FERIE
Categoria: Lavoro e Previdenza
LAVORO: il diritto al godimento delle ferie, le regole

Le ferie sono un atto lecito, sancito dalla Costituzione e irrinunciabile. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2109 del Codice Civile, previa comunicazione preventiva al lavoratore. Il potere "assoluto" sulle ferie non spetta, comunque, al datore di lavoro: il dipendente, ai sensi dell’art. 10 Dlgs 66/2003, può richiedere la consecutività del godimento del periodo feriale, che deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione. I restanti giorni devono, invece, essere goduti nei successivi 18 mesi dalla maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo maggiore al minimo, si potrà anche andare oltre questo termine. In caso di violazioni, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative da 130 a 780 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.