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Le società sportive, senza fini di lucro, sono tenute a rispettare la scadenza del prossimo 15 dicembre
Le società sportive, senza fini di lucro, esercenti attività sportive dilettantistiche, devono comunque presentare il modello EAS entro il 15.12.2009.
Infatti, il D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 ha previsto l’esonero da tale adempimento solo per gli enti associativi, esercenti esclusivamente attività istituzionali, iscritti nel registro telematico gestito dal CONI.
Come è noto, gli enti associativi che vogliono continuare a fruire dei benefici fiscali per le prestazioni rese nei confronti di soci, iscritti, associati o partecipanti devono presentare, entro il 15.12.2009 il modello EAS.
Anche le società sportive esercenti attività sportive dilettantistiche non lucrative sono interessate a tale scadenza.
Come prevede l’art. 90 della legge n. 289/2002 le società sportive che hanno per oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche si possono costituire sotto la forma di:
- Associazione riconosciuta o non riconosciuta;
- Società cooperativa;
- Società di capitali senza scopo di lucro.
Inoltre, la società deve:
- essere iscritta presso la competente Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- essere iscritta (in alternativa) presso un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- essere iscritta presso l’apposito registro telematico gestito dal CONI.
Le società di capitali senza scopo di lucro esercenti attività sportive dilettantistiche sono tenute a rispettare l’obbligo, mentre, invece, ne sono esonerate le associazioni sportive dilettanti (riconosciute o meno) iscritte nel registro del CONI se l’attività svolta è esclusivamente di tipo istituzionale
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Responsabilità penali dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio é titolare dell’obbligo di garanzia, in relazione alla conservazione delle parti comuni (tetto e sottotetto) dello stabile; non rileva che, per quanto concerne il pericolo di incendio riconducibile al difetto di installazione della canna fumaria, questa non appartenga al condominio, ma a terzi: Infatti, l’obbligo di intervento da parte di un amministratore di un condominio, a tutela delle parti comuni dell’edificio condominiale, prescinde dalla provenienza del pericolo.
E’ questa una delle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39959 del 13.10.2009.
Riguardo le responsabilità dell’amministratore di condominio, questi deve provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile; in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è imputabile all’amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale.
Secondo la giurisprudenza l’amministratore è penalmente responsabile anche in tutti quei casi in cui non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere quelle situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, derivante, ad esempio dalla minacciante rovina di parti comuni dello stabile.
In tali ipotesi lo stesso è considerato soggetto attivo del reato del codice penale (omissione di lavori di edifici che minacciano rovina), dovendo egli attivarsi per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone.
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L’Abi lancia una moratoria per le famiglie in difficoltà che partirà dal 1° gennaio 2010
Un piano di dilazione delle rate per l’acquisto della casa
Un piano di dilazione dei mutui per la casa per le famiglie in difficoltà. Lo ha illustrato Corrado Faissola, presidente dell’Abi, al termine del Comitato esecutivo dell’Associazione Banche Italiane: «La dilazione si riferisce alle rate del mutuo per l’acquisto della casa, la sospensione dovrebbe valere per un anno» e partirà «da gennaio 2010». Il presidente ha spiegato: «Il comitato esecutivo ha deliberato di realizzare un programma relativo ad un piano di sostegno delle famiglie che serve a rendere più generali ed omogenei i diversi interventi che sul territorio sono stati realizzati dalle nostre associate». Secondo Faissola «la finalità è fare un quadro generale delle iniziative per le famiglie in difficoltà che già sono state oggetto di altri interventi. Ci sarà un’interlocuzione con le varie autorità coinvolte tra cui la presidenza del Consiglio e le associazioni dei consumatori». Il Comitato esecutivo Abi ha, dunque, approvato il ’Piano famigliè, dando mandato al presidente Faissola e al direttore generale, Giovanni Sabatini, di avviare le azioni necessarie a coordinare ed estendere le misure già in atto a sostegno dei rapporti di credito con le famiglie in difficoltà. Con questo provvedimento l’Abi ha deciso di offrire la possibilità di sospendere il mutuo, per un anno, nei seguenti casi: cessazione dell’attività di lavoro autonomo; perdita del posto di lavoro; morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore del reddito che sosteneva la famiglia; cassa integrazione. Il piano dell’Associazione ha tre obiettivi principali: innalzare la
sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie; gestire il confronto con i principali interlocutori, sia pubblici che privati; coordinare e comunicare gli strumenti di incentivazione già esistenti. Le misure relative alla dilazione della rata di mutuo sono in alcuni casi messe a disposizione dall’industria bancaria in modo autonomo, in altri derivano da partnership con Governo, Regioni, Comuni e la Cei, e in altri ancora da accordi con le parti sociali.
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Srl con debiti: Obbligatorio nominare i sindaci
Tra le principali novità il decreto di recepimento della direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale nelle Srl (all’esame del Consiglio dei Ministri) prevede l’obbligo di collegio sindacale in tutte le Srl se la società per due esercizi consecutivi supera un determinato rapporto tra debiti e patrimonio, nonché quando beneficia di contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore a specifici limiti.
In particolare, viene prevista la nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle seguenti situazioni:
- Srl che per due esercizi consecutivi superano un predeterminato rapporto debiti/patrimonio;
- Srl che beneficiano di contributi pubblici superiori a specifici limiti;
- capitale sociale delle Srl pari o superiore a euro 120.000;
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
Novità per i revisori di società pubbliche
Modifiche in arrivo pure per i revisori di società pubbliche. Lo schema di decreto legislativo, attuativo della direttiva 43/06, è in atto all’esame del Governo.
Tra le novità viene previsto che l’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente.
Un regolamento della Consob potrà ampliare la platea delle società interessate.
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Ganasce fiscali con alcuni limiti: La C.T.P. di Massa Carrara mette un freno al fermo auto
E’ illegittimo il fermo amministrativo su un bene mobile di un soggetto debitore che funge da strumento di lavoro.
Lo ha stabilito, la sesta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con la sentenza n. 180/2009.
Il debitore non sarebbe in grado di far fronte ai propri debiti se gli viene materialmente impedito di utilizzare gli strumenti essenziali, quale l’auto per esercitare la propria attività commerciale.
Ha poi rilevato la Commissione, a tutela del medesimo credito alla base del fermo amministrativo, il concessionario ha già iscritto ipoteca (per un importo pari al doppio dell’entità del debito) su altro bene immobile di proprietà del debitore: non sussistono, pertanto, ragioni cautelari tali da giustificare il permanere dell’iscrizione del fermo amministrativo.
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Riduzione tasse, Commercialisti: "Si cominci da deducibilità interessi passivi per PMI e taglio IRAP per i professionisti"
Cominciare dalla deducibilità degli interessi passivi per le PMI e non dimenticare ancora una volta i professionisti.
E’ il commento di Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, su interventi allo studio dell’esecutivo per la riduzione della pressione fiscale, l’aumento dei consumi e l’agevolazione dell’investimento.
I professionisti non devono essere soggetti ad Irap, occorre dare certezza normativa alle decisioni della giurisprudenza favorevoli agli stessi.
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, comunicato stampa del 22.10.2009)
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Scudo fiscale: Pubblicata la circolare definitiva con le istruzioni operative delle Entrate
Niente inversione dell’onere della prova per il contribuente che aderisce allo scudo fiscale, chiarite le modalità di emersione per le Cfc.
Lo scudo mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale.
Inoltre, l’emersione è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all’estero per il tramite di trust.
Sono queste alcune novità contenute nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in maniera ufficiale, le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione, ciò dopo avere pubblicato in precedenza la stessa circolare in forma di bozza.
In particolare, l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul
monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’art. 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l’emersione è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.
Possibilità di accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo.
Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.
Regolarizzazione
Per regolarizzare la propria posizione il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e all’effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 15 settembre al 15 dicembre 2009.
Il contribuente deve versare una somma pari al 50% – comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti – di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite.
Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione annuale dei redditi (modulo RW). L’esonero della compilazione del modulo RW è previsto anche per le attività oggetto di regolarizzazione ma solo con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 (Unico 2010).
Ambito soggettivo
I destinatari delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero sono quelli interessati dalla normativa sul “monitoraggio fiscale” ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni
equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.
I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Non possono fruire delle disposizioni sullo scudo fiscale i soggetti che hanno osservato le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”, ma hanno violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.
Tra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di emersione sono compresi gli eredi.
Ovviamente, il de cuius doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione.
Possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (“controlled foreign company - CFC”).
I redditi della partecipata estera sono tassati per trasparenza in capo al socio residente, in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.
Più precisamente, anziché essere tassati in Italia nel momento in cui confluiscono nel reddito del soggetto controllante in qualità di dividendi effettivamente distribuiti, i redditi della CFC vengono imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti.
Il controllo va valutato ai sensi dell’art.2359, comma 1, del codice civile, mentre il collegamento sussiste quando il socio italiano detiene una partecipazione agli utili dell’impresa estera non inferiore al 20% ovvero al 10% se quest’ultima è quotata.
Ambito oggettivo
Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie.
Possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.
L’operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura
non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Obbligo di segnalazione
L’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo
superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Le attività devono essere sempre indicate nel modulo RW, Sezione II, per effetto della loro fruttuosità, qualunque sia la loro origine (ad esempio, acquisizione per effetto di donazione o successione).
Vanno, inoltre, indicate nella medesima Sezione le attività finanziarie italiane detenute all’estero – ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.
Gli investimenti all’estero di natura non finanziaria devono essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia.
Pertanto, nel caso ad esempio degli immobili situati all’estero, gli stessi devono essere indicati nel modulo RW relativo al periodo d’imposta in cui sono dati in locazione ovvero formano oggetto di cessione imponibile in Italia.
Inoltre, vanno indicati gli immobili che sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero anche se tenuti a disposizione, come accade, ad esempio, in
Spagna.
Di contro, non deve essere indicato nel modulo RW l’immobile tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come ad esempio in Francia).
Infatti, in tal caso l’immobile non è produttivo di redditi imponibili neanche in Italia.
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo d’imposta, anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i
trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Paesi Ue
L’operazione di regolarizzazione è condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un “effettivo” scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Allegato
Elenco dei paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione
Australia, Giappone, Polonia,
Austria, Grecia, Portogallo,
Belgio, Irlanda, Regno Unito,
Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca,
Canada, Lettonia, Romania,
Cipro, Lituania, Slovacchia,
Corea del Sud, Lussemburgo, Slovenia,
Danimarca, Malta, Spagna,
Estonia, Messico, Stati Uniti,
Finlandia, Norvegia, Svezia,
Francia, Nuova Zelanda, Turchia,
Germania, Paesi Bassi, Ungheria
Effetti del rimpatrio e della regolarizzazione
In linea generale, è prevista l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l’estinzione delle
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.
In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l’attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008.
Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall’Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all’estero.
E’ altresì preclusa l’attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente (quali, ad esempio, gli eredi e i donatari).
La norma estende la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all’obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata.
L’effetto preclusivo dell’accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento, può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo “sintetico”, come nell’ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.
Al riguardo, e il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli artt. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’eventuale eccedenza dell’importo rimpatriato o regolarizzato rispetto a quello accertato può essere utilizzato, fino a concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati in occasione di successivi ulteriori accertamenti, semprechè sussista l’astratta riferibilità tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.
Riguardo alle operazioni di emersione effettuate dalle imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, gli importi regolarizzati o rimpatriati dalle CFC producono l’effetto di copertura in capo al partecipante nei limiti della quota da questi detenuta nella società.
L’importo così determinato copre anche i redditi conseguiti dalla CFC imputabili per trasparenza al partecipante stesso.
Le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste.
Al riguardo, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli atti menzionati devono essere stati portati formalmente a conoscenza del contribuente.
Per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi.
In tal caso le operazioni di emersione non producono effetti con riferimento all’anno o agli anni ai quali si riferisce l’attività di controllo e quindi non possono operare a copertura dei maggiori imponibili eventualmente accertati Tuttavia, tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’Amministrazione finanziaria abbia successivamente avviato un’ulteriore attività di controllo.
A tali fini, non deve essere considerata una causa ostativa alla produzione degli effetti dell’emersione la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto.
L’avvio di un’attività di controllo nei confronti di una società di persone e di un soggetto ad essa equiparato (associazione) preclude la produzione degli effetti
dello scudo fiscale in capo al socio/associato relativamente ai redditi della società imputabili a quest’ultimo ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Non è ravvisabile alcuna causa ostativa qualora il socio/associato rimpatri o regolarizzi, successivamente all’inizio di un’attività istruttoria nei confronti della società/associazione, attività personali detenute o costituite all’estero non correlabili ai redditi che gli derivano per trasparenza dalla società/associazione.
Inoltre, relativamente alla disponibilità delle attività dichiarate, il pagamento dell’imposta straordinaria produce anche l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali.
Redditi e plusvalenze prodotti dopo il rimpatrio
Ove ne derivi una plusvalenza, l’intermediario è tenuto ad applicare il prelievo sulla base dell’art. 6, commi 5, 6 e 9.
Pertanto, anche qualora siano conferiti in gestione strumenti finanziari rimpatriati e sia esercitata l’opzione di cui all’art. 14, comma 5-bis, al fine di considerare il valore indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto, la valorizzazione degli strumenti medesimi deve essere effettuata secondo i criteri indicati nel predetto regolamento e l’intermediario dovrà procedere, in caso di differenza tra il valore risultante dall’applicazione di tali criteri e quello indicato nella dichiarazione riservata, alla rilevazione della eventuale plusvalenza e all’applicazione del prelievo.
In caso di minusvalenza, questa non potrà in alcun caso essere computata in diminuzione del risultato della gestione.
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Formulario identificativo dei rifiuti: E’ equipollente alla scheda di trasporto
Il Ministero dei trasporti, con la circolare n. 140 del 24.09.2009, ha precisato che il formulario dei rifiuti, introdotto dall’art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006 è equipollente alla scheda di trasporto.
La scheda di trasporto, ai sensi dell’art. 7-bis, D.Lgs. n. 286/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 241/2008) è stata istituita con lo scopo di tracciabilità della merce per identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto.
L’art. 3, D.M. 30.06.2009, consente di sostituire la scheda di trasporto con ogni documento equipollente che accompagna la merce su strada.
In tale contesto, il formulario identificativo dei rifiuti, dovendo accompagnare i rifiuti durante il loro trasporto, può sostituire la scheda di trasporto, ciò poiché tutti i dati richiesti nella scheda di trasporto sono presenti nel formulario.
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POSSIBILITA’ DI COMPENSARE I RUOLI CON I CREDITI DI IMPOSTA
In dottrina (Saverio Cinieri, in Ipsoa settembre 2009) sono state rimarcate le possibili scelte che può adottare il contribuente che deve chiudere la dichiarazione dei redditi a credito.
Le possibilità date dal legislatore sono:
- richiesta di rimborso;
- utilizzo in compensazione con altri debiti di imposte e contributi;
- riporto all’anno successivo.
In caso di richiesta a rimborso del credito, per ridurre i tempi di erogazione occorre presentare una richiesta di accreditamento.
La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio che provvederà all’acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.
Si possono fornire le coordinate del conto anche on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia.
Per chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, la richiesta di accredito può essere effettuata attraverso il canale Fisconline.
Compensazione dei ruoli con i crediti d’imposta
Per ultimo è stata introdotta la possibilità di pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti, la cd. compensazione dei ruoli con i crediti d’imposta.
In particolare, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, “il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall’Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceve una comunicazione con la quale l’agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti. Si hanno 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l’esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta. Se si accetta la proposta, la somma da rimborsare viene ridotta nella misura corrispondente all’importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione.
Se non si accetta o non si risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell’azione di recupero del ruolo”.
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NOVITA’ PER LE COOPERATIVE: ISCRIZIONE ALL’ALBO PER FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI.
La Legge 23.07.2009, n. 99, ha introdotto novità per le cooperative a mutualità prevalente, per le quali adesso viene richiesta l’iscrizione nell’apposito albo al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra cui il calcolo dell’IRES limitatamente al 30% degli utili netti.
Emergono tra le tante novità:
- l’art. 2511 c.c. è stato riformulato e definisce le cooperative quali società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte all’albo delle cooperative;
- Iscrizione al Registro delle imprese - con l’introduzione della “comunicazione unica”, ai sensi dell’art. 9, D.L. n. 7/2007, l’ufficio del registro provvederà automaticamente ad iscrivere la società all’Albo delle cooperative;
- riguardo gli adempimenti obbligatori sarà necessario comunicare annualmente all’ente tenutario i dati di bilancio, anche ai fini del possesso dei requisiti della prevalenza;
- infine, riguardo le sanzioni, il mancato rispetto degli obblighi previsti sarà punito con la sospensione semestrale dell’attività.
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MADE IN ITALY: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
Con il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, è stata anche modificata la disciplina penale in materia di made in Italy.
Tre sono le novità introdotte:
- un nuovo reato relativo all’indicazione di vendita dei prodotti che li presenta come interamente italiani;
- una sanzione amministrativa pecuniaria per determinati usi del marchio che costituiscono fallace indicazione;
- l’abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/2009, che erano operative dal 15 agosto 2009.
Il nuovo reato punisce con la reclusione fino a 2 anni e 6 mesi e con la multa fino a 26.600 euro chiunque fa uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia ovvero fa uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.
È soggetto invece alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000 il titolare o il licenziatario del marchio che ne fa uso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine.
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REGISTRO DELLE IMPRESE E REA ADEMPIMENTI PUBBLICITARI SUL WEB E NUOVE ISTRUZIONI
La L. 7.7.2009, n. 88 (Comunitaria 2008) ha adeguato la nostra normativa a quella comunitaria.
In particolare, ai fini del recepimento della Direttiva 2003/58/ CE, è stato modificato l’art. 2250 c.c., prevedendo per alcune società (in particolare quelle di capitali) l’obbligo di indicare sul sito web, e non solo nella normale corrispondenza, alcuni nuovi dati (sede, Registro delle imprese, ammontare del capitale, ecc.) per fini di informazione nei confronti dei terzi.
Tale obbligo si affianca agli attuali adempimenti pubblicitari obbligatori.
Inoltre, il Ministero per lo Sviluppo economico con la C.M. 9.9.2009, n. 3628/C detta le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al Repertorio economico amministrativo (Rea) sulla base delle nuove specifiche tecniche approvate con il D.M. Ministero dello Sviluppo economico del 14.8.2009.
Esse integrano il Modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa (il D.P.C.M. 6.5.2009 contiene le regole tecniche per la sua pratica adozione)
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PER BENEFICIARNE RILEVA LA DATA D’INVIO DELLA DICHIARAZIONE.
Fa fede la data d’invio della dichiarazione riservata per la possibilità o meno di beneficiare degli effetti dello scudo fiscale.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, la quale, con il comunicato stampa del 22.09.2009, ha inteso chiarire gli effetti dell’emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato.
In particolare, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, sono prive di fondamento le notizie stampa secondo le quali - per effetto dell’emendamento Fleres - non potrebbero avvalersi dello scudo fiscale i contribuenti nei cui confronti sono stati avviati procedimenti tributari fino al 05.08.2009, mentre potrebbero ricorrere al rimpatrio o alla regolarizzazione i soggetti per i quali le attività ispettive sono iniziate successivamente alla stessa data.
Infatti, in base agli articoli 14 e 15, D.L. n. 350/2001 (espressamente richiamati dall’art. 13-bis, comma 4, D.L. n. 78/2009), il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi; estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali; esclusione della punibilità per alcuni reati espressamente previsti), qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati.
Poiché la dichiarazione riservata non poteva essere presentata prima del 15.09.2009, è questa (e non quella del 05.08.2009) la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo.
Tale previsione non ha subito modifica alcuna per effetto dell’emendamento e, quindi, nulla è mutato rispetto alla situazione precedente.
Pertanto, ha concluso l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti nei cui confronti - alla data del 15.09.2009 - risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo continua a rimanere inibito.
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SCUDO FISCALE ANCHE PER FALSO IN BILANCIO
Via libera del Senato al D.L. anticrisi nel quale è stato introdotta, con un emendamento, la norma che amplia lo scudo fiscale.
I voti a favore del decreto legge che corregge il decreto anticrisi di luglio sono stati 140, i contrari 21, un astenuto.
L’emendamento, approvato dal Senato, estende infatti la protezione del cosiddetto scudo fiscale a una serie di reati tributari e societari, compreso il falso in bilancio.
Il testo approvato in aula al Senato estende lo scudo fiscale ai reati tributari e alle violazioni contabili, come il falso in bilancio.
Cambiano, poi, i tempi per l’adesione: dovrà essere formalizzata entro il 15 dicembre, e non entro il 15 aprile come previsto nella prima versione della misura, per poter portare a bilancio di quest’anno gli introiti.
Lo scudo fiscale non darà nessuna copertura per i procedimenti penali in corso al 5 agosto 2009.
Ci sarà invece copertura solo per i procedimenti amministrativi, civili e di natura tributaria successivi alla stessa data.
Viene inoltre stabilita la cancellazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei professionisti ai fini delle norme antiriciclaggio.
Anche le società collegate o le controllate estere rientrano nella copertura.
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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
L’Agenzia incontra il Terzo Settore e tranquillizza gli enti associativi: Niente controlli fiscali a tappeto.
Il dialogo tra l’Amministrazione finanziaria e il Terzo Settore si rafforza e fa registrare un ulteriore passo in avanti.
Si terrà, infatti, mercoledì 30 settembre il primo incontro nell’ambito del “tavolo tecnico” istituito con i rappresentanti del Terzo Settore per affrontare le problematiche connesse alla presentazione del modello per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti (Eas), previsto dall’articolo 30 del decreto anticrisi (Dl 185/2008), da parte degli enti associativi.
Adempimento questo che non presuppone affatto un automatico controllo di tutti coloro che invieranno il modello, in quanto le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell’analisi del composito universo dell’associazionismo.
Obiettivo dell’invio della comunicazione, infatti, è di garantire in primo luogo le stesse associazioni meritevoli dei benefici fiscali riservati al settore, contrastando più efficacemente gli abusi da parte di quelle organizzazioni che utilizzano impropriamente i regimi fiscali agevolati per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
Non si tratta, quindi, d’un accertamento generalizzato per tutti gli enti associativi, ma di una sorta di “censimento” volto a implementare la base informativa in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 28.09.2009)
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PRONTO IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE: SI PARTE CON LE COMPENSAZIONI EQUITALIA
Equitalia ha predisposto il nuovo modello di compensazione che dovrà notificare ai contribuenti che vantano crediti per i quali hanno già formulato istanza di rimborso e che contemporaneamente risultano debitori verso l’erario di somme iscritte a ruolo, a norma dell’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006 convertito con la legge n. 286 del 2006.
E’ quanto ha informato la nota del 10/09/2009 dei Consulenti del Lavoro che, inoltre, ha cosi proseguito: “Ai fini della notifica, Poste Italiane S.p.a. ha predisposto un nuovo tipo di documento postale denominato “Rimborsi ex art. 28 ter”.
La proposta di compensazione, se accettata dal contribuente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, consentirà all’agente della riscossione di procedere alla compensazione tra le partite attive e passive e provvedere all’addebito delle sole spese vive di notifica nonché del compenso forfettario stabilito dal D.M. n. 567 del 1993”.
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Pubblicato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – il 03 settembre 2009 è stato finalmente pubblicato l’atteso modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, peraltro previsto dall’art. 30 del D.L. 185/2008.
In particolare, con il provvedimento del 02/09/2009 (firmato il 03/09/2009 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate) è stato approvato il modello che deve essere presentato dagli enti associativi di natura privatistica, incluse le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato, per potere fruire dei benefici fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Il modello, da compilare con i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale, deve essere presentato da tutti gli enti interessati dalla norma.
In particolare, gli enti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (29 novembre 2008) dovranno presentare il modello entro il 30 ottobre 2009.
Viceversa, per gli enti che si sono costituiti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del 60° giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello dovrà essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).
Soggetti esclusi dall’obbligo della comunicazione al fisco
L’Agenzia delle Entrate, sia con il suddetto provvedimento che ha approvato il modello sia con il comunicato stampa del 03/09/2009 ha precisato (come in effetti prevede la normativa originaria) che dall’obbligo di comunicazione dei dati, restano escluse alcune specifiche categorie:
- le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolativo (legge 398 del 1991), avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (art. 6 legge 266
del 1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.
Con ciò sono stati cancellati le contrastanti indicazioni fornite dall’ultimo documento di prassi diffuso dal fisco (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 09/04/2009 la quale ha precisato che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell’art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi).
Con la neo comunicazione l’Agenzia delle Entrate intende tutelare il vasto panorama delle associazioni che fruiscono dei vasti benefici fiscali ma, al contempo, mette in atto le stringenti azioni di prevenzione delle frodi fiscali al fine di contrastarne l’uso distorto che, peraltro, lede la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
Variazione dei dati
Nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (ad es. in caso di nomina di un nuovo Presidente che rappresenta fiscalmente il sodalizio), dovrà essere nuovamente presentato il modello entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (avendo cura di inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633/72.
In particolare “per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa” (in tal senso recita la circolare n. 12/2009).
In tale eventualità, l’ente (da non commerciale) divenuto commerciale dovrà fare fronte a tutti i connessi adempimenti previsti dalle norme tributarie (istituzione e tenuta dei vari libri contabili, calcolo e versamenti dei vari tributi, Iva, imposte dirette e cosi via).
Trasmissione telematica del modello
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello andrà effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “MODELLOEAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
In caso di presentazione del modello tramite intermediario abilitato (Dottore Commercialista, ecc.), il rappresentante legale dovrà dichiarare di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente lo stesso modello.
Monitoraggio continuo degli enti associativi
L’art. 30 del D.L. n. 185/2008, ha, infatti, previsto un monitoraggio continuo sugli enti associativi, sulle associazioni sportive (riconosciute e non riconosciute) e sulle società di capitali senza scopo di lucro costituite per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
Tali soggetti, se vorranno conservare le corpose agevolazioni fiscali, dovranno comunicare al Fisco telematicamente una serie di dati fiscali utilizzando l’apposito modello approvato adesso con il suddetto provvedimento delle Entrate.
Tuttavia, la legge di conversione n. 2/2009 del citato D.L. n. 185/2008 ha escluso dal nuovo adempimento una serie di enti.
Enti sportivi
Inoltre, con la formulazione definitiva della neo disposizione, di fatto, è stato ripristinato, per gli enti sportivi, l’obbligo di iscrizione nel Registro telematico gestito dal Coni per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e quindi per conservare la qualificazione di società sportiva indispensabile per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia.
Il Legislatore ha, quindi, subordinato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali che dispongono l’esclusione dalla tassazione delle quote associative e la “decommercializzazione” dei proventi alla sussistenza di due specifiche condizioni:
- l’effettivo possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla legge;
- l’invio dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle entrate tramite una specifica procedura telematica.
Nuovo modello per la comunicazione al fisco
I soggetti obbligati
- Le associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del c.c.;
- le associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361;
- le società sportive di capitali o cooperative, costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
I soggetti esclusi
- In generale tutti gli enti non commerciali diversi da quelli associativi quali, ad esempio, fondazioni, comitati, ecc;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11/08/1991, n. 266, a condizione che i predetti soggetti non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25/05/1995;
- le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n. 398/1991;
- enti associativi dilettantistici iscritti nell’apposito registro gestito dal CONI che non svolgono attività commerciale.
Categoria: Varie
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Maglie più strette per le compensazioni Iva (articolo 10) Con l’articolo 10 diventano più rigorosi i controlli finalizzati a contrastare le compensazioni illecite. È introdotta, infatti, una procedura preventiva di verifica a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro annui. Con le nuove regole il recupero dell’imposta eccedente potrà essere effettuata soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Nel contempo, la dichiarazione Iva si sgancia da Unico e può essere presentata dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. Niente definizione agevolata, inoltre, per chi recupera crediti inesistenti. La sanzione prevista è del 100%, fino a un massimo del 200% delle somme scontate indebitamente e nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro. È stato portato, infine, a 15mila euro il tetto oltre il quale per fruire della compensazione occorre che un intermediario autorizzato all’invio delle dichiarazioni telematiche apponga il visto di conformità.
Più garanzie e meno costi per il conto in banca (articolo 2) L’articolo 2 rivede i rapporti tra banca e utente a favore di quest’ultimo. Il primo comma, innanzitutto, stabilisce che la data di valuta e di disponibilità, per l’intestatario di bonifici e assegni circolari, non potrà superare, a partire dal 1° gennaio 2010, il giorno successivo a quello di versamento; tre, invece, i giorni da calcolare per gli assegni bancari. A tutela del risparmiatore anche il comma 2. La commissione omnicomprensiva per il massimo scoperto non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento. Più garanzie, infine, per la surrogazione dei mutui (comma 3), che dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria, altrimenti il cliente avrà diritto a un risarcimento pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Tremonti-ter, buone nuove per le imprese che investono (articolo 5) La manovra punta sulle imprese per il rilancio dell’economia e, con la cosiddetta “Tremonti-ter”, introduce agevolazioni a favore delle aziende che investono in determinate tipologie di beni strumentali. L’articolo 5 esclude dal reddito di impresa il 50% delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, per l’acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Lo sconto sarà fruibile dal saldo delle imposte 2009, in pagamento a giugno 2010. Attenzione però, il bonus è revocato in caso di cessione del bene o di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto, o – prescindendo dall’intervallo trascorso – se il bene è venduto a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Nella versione emendata del decreto, arriva anche il semaforo verde per una misura di incentivo alla patrimonializzazione delle società di capitali o di persone da parte delle persone fisiche. La norma riconosce, infatti, per un rendimento presunto del 3% annuo, l’esclusione dall’imposizione fiscale. L’agevolazione avrà durata di cinque anni e sarà valida per i conferimenti avvenuti entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Via libera alla regolarizzazione di colf e badanti (articolo 1-ter) Sanatoria per colf e badanti che, alla data del 30 giugno, lavoravano da almeno tre mesi presso la famiglia che ne richiede la regolarizzazione. Il datore di lavoro, insieme alla dichiarazione di emersione - da presentare dal 1° al 30 settembre 2009 - deve versare un contributo forfetario di 500 euro. Esclusivamente per i collaboratori domestici, la norma prevede una soglia di reddito non inferiore a 20mila euro annui per le famiglie con un solo componente percettore di reddito e 25mila per i nuclei composti da più soggetti conviventi percettori di reddito. Le badanti, inoltre, non devono essere necessariamente assunte dalla persona che assistono, ma il rapporto di lavoro può essere stipulato anche da un familiare non convivente del soggetto non autosufficiente.
Iva anche a rate per l’adeguamento agli studi di settore (articolo 15, comma 6) I contribuenti che svolgono attività economiche rientranti negli studi di settore potranno versare l’Iva da adeguamento a rate, secondo le stesse modalità delle imposte sui redditi. La norma è entrata in vigore già dai pagamenti in scadenza lo scorso 6 luglio. Chi opta per la rateazione, quindi, può versare l’importo dovuto entro il 16 di ciascun mese fino a novembre, maggiorato con i relativi interessi.
Pacchetto-lavoro (articoli 1 e 1-bis) Molteplici gli strumenti varati a sostegno dei lavoratori. Tra questi, la possibilità per chi intraprende un’iniziativa imprenditoriale autonoma ed è in cassa integrazione di chiedere il trattamento spettante in un’unica soluzione per avviare la nuova attività. I lavoratori in cassa integrazione, inoltre, potranno essere inseriti dalla stessa impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione. Sono istituiti fondi ad hoc per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. E ancora rafforzamento in vista per i contratti di solidarietà, il cui trattamento economico viene aumentato del 20% (passa, infatti, dal 60% all’80% dello stipendio). Previste, infine, disposizioni sugli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.
Misure cautelari ad ampio raggio (articolo 15, commi da 8-bis a 8-quater ) L’agenzia delle Entrate, durante l’attività di accertamento, potrà richiedere informazioni e documenti a categorie di imprese che svolgono attività legate alla finanza e al credito anche per richiedere l’iscrizione di ipoteca e l’applicazione del sequestro conservativo, per non perdere la garanzia del credito da parte del contribuente oggetto di sanzioni fiscali. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria pure in altri casi di applicazione del sequestro conservativo e dell’ipoteca. Infine, in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dell’accertamento di maggiori tributi, l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo mantengono la loro validità in favore dell’agente di riscossione, che potrà agire sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in materia (Dpr 602/1973).
Porno-tax (articolo 11-quater) Il decreto, ai fini dell’attuazione della disciplina relativa all’addizionale sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (introdotta dalla legge 266/2005), prevede la possibilità di accordi tra agenzia delle Entrate, dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo del Mibac, dipartimento per le Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le maggiori entrate andranno al ministero dei Beni culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.
La tassa aurea (articolo 14 ) Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla disponibilità di metalli preziosi non industriali da parte di società ed enti sono tassate separatamente dall’imponibile complessivo. Su di esse viene applicata un’imposta sostitutiva del 6%, entro l’importo massimo di 300 milioni di euro. La misura si applica anche sulla disponibilità in oro della Banca d’Italia previo parere “non ostativo” della Banca centrale europea.
Giochi sotto osservazione (articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies e 8-quaterdecies) L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni per il monitoraggio delle attività o degli adempimenti relativi all’esercizio dei giochi pubblici. Gli uffici dell’Aams, inoltre, possono avvalersi, nell’espletamento delle proprie attività amministrative e tributarie, degli stessi poteri di accertamento e di ispezione riconosciuti agli uffici delle Entrate in materia di controlli Iva. Il decreto, infine, affina gli strumenti per identificare, nell’ambito dell’attività di accertamento e dei controlli sul prelievo erariale unico, chi commette delle violazioni e offre la possibilità all’Aams, tramite la stipula di un’apposita convezione, di delegare i controlli in materia di Preu alla Siae.
Categoria: Varie
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Già il decreto anticrisi aveva sancito la nullità delle commissione di massimo scoperto qualora il saldo del conto corrente avesse registrato un "rosso" per un periodo minore di 30 giorni consecutivi.
Con il comma 2 dell’articolo 2 del Dl 78/2009 viene stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque "superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione". Va ricordato che la clausola di massimo scoperto è stata sempre fortemente avversata dall’Antitrust perché elemento "opaco" e dal forte carattere discriminatorio nel rapporto tra banche e clienti. Il terzo comma dell’articolo 2, invece, modifica il comma 5-quater dell’articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui "la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione", la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all’1% del valore del mutuo.
E’ evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa.
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DICHIARAZIONI DI ESPORTAZIONE: PARTE LA PRESENTAZIONE TELEMATICA PER I CONTROLLI.
Dal 1.07.2009, sarà obbligatorio l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito; l’Agenzia delle Dogane ha fornito, con la circolare del 23.06.2009, n. prot. 87984/RU, le istruzioni per l’esecuzione dei controlli. Da tale data, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata attualmente trattate con modalità non telematiche, viene meno l’obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare. In caso di "non svincolabilità" della spedizione, l’operatore (anche il rappresentante in dogana) è tenuto a trasmettere immediatamente all’ufficio delle dogane di esportazione tutta la documentazione afferente la dichiarazione da controllare la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. Detta documentazione sarà trasmessa, all’ufficio doganale competente, via fax o via mail. Una volta ricevuta e analizzata la documentazione, l’ufficio procederà ad effettuare il controllo selezionato dal sistema con le seguenti modalità:
- recandosi presso l’operatore in via necessaria, in caso di selezione VM, e in via facoltativa, a seconda della esaustività o meno degli atti in possesso o sulla base di ulteriori necessità di approfondimento, in caso di selezione CD;
- effettuando il controllo CD in ufficio, sulla base della documentazione inoltrata dall’operatore, se ritenuta esaustiva. In tal caso e fino alla messa in esercizio del c.d. "fascicolo informatico", l’operatore è tenuto a presentare quindicinalmente, all’ufficio doganale che ha proceduto al controllo in ufficio, i documenti originali afferenti alle dichiarazioni esitate CD.
A seguito dei controlli esperiti con le suddette modalità sarà quindi possibile chiudere il controllo e registrare a sistema il relativo esito. Occorre curare con particolare attenzione e tempestività la fase di riconduzione della documentazione prodotta periodicamente in originale alle rispettive dichiarazioni doganali onde accertarne ogni eventuale anomalia o differenza con le copie inviate via fax o via mail, procedendo, in tale evenienza, alla immediata revisione della dichiarazione con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste a fronte degli illeciti riscontrati. Per le dichiarazioni esitate CA, gli operatori non sono tenuti a trasmettere/consegnare all’Ufficio delle dogane la documentazione afferente che resta conservata presso la sede dell’operatore medesimo e va esibita, a richiesta dell’Ufficio, in caso di revisione a posteriori della dichiarazione doganale. In merito alla sigillatura del carico - ferme restando le specifiche disposizioni riguardanti il regime di transito e consentendo le eventuali deroghe caso per caso dopo attenta valutazione, così come previsto dall’art. 357 del Reg. CE n. 454/93 -, viene evidenziata la necessità di assicurare la corretta e sistematica piombatura anche per tutte le esportazioni sottoposte a controllo, sia in procedura ordinaria che nelle operazioni in procedura domiciliata con intervento presso l’operatore. Infine, è stata rilevata l’esigenza di effettuare, in base alla normativa vigente o in presenza di elementi di fondato dubbio, i controlli di sostituzione e di verifica dell’integrità dei suggelli presso l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. (Agenzia delle Dogane, circolare del 23.06.2009, n. prot. 87984/RU)
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Vendite on line con autorizzazione comunale
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Debutta la nuova procedura di compensazione volontaria. Equitalia invierà ai contribuenti iscritti a ruolo, che contemporaneamente vantano crediti d’imposta, una proposta per compensare i due importi.
L’agenzia delle Entrate, al momento dell’erogazione dei rimborsi d’imposta, trasmette l’elenco dei beneficiari a Equitalia che individua, all’interno di questo, chi è iscritto a ruolo e chi no. La nuova lista viene restituita alle Entrate, che provvede a mettere a disposizione di ciascun agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo non riscosse, comprensive degli interessi e delle spese. L’agente della riscossione sospende le azioni di recupero e notifica una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso. Il modello predisposto da Equitalia (vedi direttiva del 15 giugno) dovrà contenere il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, le informazioni sugli sportelli dell’agente della Riscossione (indirizzi, orari e giorni di apertura), il modulo di adesione e l’elenco dei documenti da allegare. Se accetta di compensare il debito, il contribuente dovrà restituire personalmente allo sportello competente, via fax o tramite posta, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, una copia del modulo di adesione, compilata e firmata, allegando la documentazione richiesta. La mancata risposta da parte del contribuente entro 60 giorni, verrà considerata come rifiuto della proposta di compensazione; trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa senza un feedback positivo, l’agente della Riscossione riprenderà l’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo. In caso di adesione alla compensazione, Equitalia tratterrà le somme per il quale il contribuente è debitore, nei limiti dell’importo oggetto della compensazione, rilasciando apposita quietanza, e ne darà comunicazione all’agenzia delle Entrate, la quale erogherà direttamente al beneficiario la somma eventualmente eccedente. Sono escluse dalla procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997, e quelle relative a soggetti deceduti.
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MUTUI ARRIVA L’AIUTO DI STATO.
Con il 2009 cambiano le strategie per fronteggiare il "CARO MUTUI": una mano decisiva arriva, innanzitutto, dal mercato che, dopo un periodo di crescita dei tassi, oggi presenta parametri senz’altro più tranquillizanti. Ma anche la legislazione sta facendo la sua parte. Innanzitutto, per tutte le rate in scadenza nel 2009 sarà a carico dello Stato la quota di interessi eccedente il limite del 4%. (articolo 2 comma 5 del DL 185/2008). In altri termini il mutuatario pagherà alla banca il tasso contrattuale (di solito Euribor più spread) se inferiore alla soglia del 4%, qualora l’applicazione del stasso "sfondi" il tetto del 4% (come accade in tantissimi casi) l’eccedenza sarà versata alla banca dallo Stato (non è chiaro con quali modalità, in quanto la norma rimanda ad un decreto dell’Agenzia delle Entrate di cui non c’è ancora notizia). Resta fermo il fatto che chi abbia rate in scadenza già in questi giorni può legittimamente (senza rischio di dover pagare interessi di mora o di essere collocato nella lista nera dei mutuatari insolventi) limitare il pagamento degli interessi dovuti fino all’importo del 4%; viceversa, la banca che riceva pagamenti eccedenti il 4% dovrà restituirli con gli interessi o su espressa rischiesta del cliente, imputarli a decurtazione del capitale da restituire. La banca non potrebbe nemmeno procedere al prelievo della rata con addebito in conto per la parte superiore alla soglia del 4%. Le condizioni per beneficiare di questa agegolazione sono queste:
-Si deve trattare di mutui stipulati entro il 31 ottobre 2008;
-Si deve trattare di mutui a tasso non fisso;
-Si deve trattare di mutui stipulati da persone fisiche per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (escluso abitazioni di lusso);
-Si può trattare anche di mutui rinegoziati;
Un’altro vantaggio di cui la clientela potrà beneficiare nel 2009 è quello relativo alla possibilità di stipulare mutui ancorati al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea (BCE) nei finanziamenti al sistema bancario. Infatti dal primo gennaio 2009 le banche sono obbligate a tenere a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, ancghe mutui indicizzati con il tasso BCE, con l’obbligo che il cosidetto "tasso finito" (il costo dell’operazione) sia in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (in sostanza, l’utilizzo di questi prodotti non può essere per il cliente più costoso degli altri prodotti similari offerti dalla banca). Questa misura non dovrebbe generare risparmio per il cliente, ma gli offre comunque il vantaggio di una maggior tranquillità, in quanto l’importo della rata viene sganciato da un parametro piuttosto volatile quale l’Euribor.
Categoria: Varie
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E’ pronto il decreto per il rinvio dei termini senza il pagamento dell’interesse di rateazione dei versamenti di Unico 2009. Il nuovo termine, 6 luglio 2009, è accordato ai contribuenti soggetti a studi di settore; è possibile anche pagare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 5 agosto. Per tutti gli altri contribuenti restano fissate le scadenze del 16 giugno e 16 luglio.